02/09/2020
Il frazionamento di un immobile e la realizzazione di un corpo scala, vano ascensore (ambiente non riscaldato) esterno e giuntato al fabbricato che determina un ampliamento della preesistente volumetria, pregiudica la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi combinati di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-quater.l del D.L. n. 63/2013) e relativa cessione del credito d'imposta?
È questa, in sintesi, la domanda posta da un contribuente all'Agenzia delle Entrate che ha risposto con risposta n. 286 del 28 agosto 2020 recante "Detrazione per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica- Articolo 14, comma 2-quater.l, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - ampliamento della preesistente volumetria".
Entrando nel dettaglio, l'istante ha rappresentato di essere l'unico proprietario di un edificio composto da 4 immobili distintamente accatastati (2 di categoria C/6 e 2 di categoria A/3) nel quale sono rinvenibili parti comuni alle predette unità immobiliari e sul quale intende effettuare interventi di ristrutturazione edilizia.
Prima dell'inizio del procedimento amministrativo di richiesta del permesso a costruire, intende compiere un frazionamento catastale, senza opere, dei magazzini situati nel piano seminterrato dell'edificio, funzionalmente autonomi e con accessi separati, che genererà 2 unità immobiliari in più. I lavori da svolgere a seguito di rilascio del permesso a costruire da parte del Comune consistono nell'integrale ristrutturazione dell'intero edificio preesistente con opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica, senza demolizione dell'immobile stesso, con frazionamento delle unità immobiliari in più unità abitative, cambio di destinazione d'uso in civile abitazione dei soli garage al piano terra e realizzazione di un corpo scala, vano ascensore (ambiente non riscaldato) esterno e giuntato al fabbricato.
Per le opere di ristrutturazione sulle parti comuni dell'edificio preesistente, l'Istante intende beneficiare delle detrazioni per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cui all' articolo 14, comma 2-quater.l del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e relativa cessione del credito d'imposta.
Tanto premesso, l'Istante chiede ha chiesto, in qualità di unico proprietario dell'edificio, se possa accedere alla detrazione e se la fruizione dell'agevolazione possa essere pregiudicata:
Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato le condizioni necessarie per la fruizione della detrazione fiscale congiunta Ecobonus+Sismabonus, ovvero che detta detrazione è fruibile per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In particolare, in alternativa alle detrazioni previste, gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio (Ecobonus) e di miglioramento sismico (Sismabonus), possono fruire di una detrazione:
La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Tale detrazione, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce, dunque:
Per quanto concerne la possibilità di fruire della detrazioni per i lavori sulle parti comuni, in qualità di proprietario di un unico edificio composto da più unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che per "parti comuni" si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e che la locuzione "parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.
In caso di accorpamenti o frazionamenti, per l'individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso di specie, al verificarsi delle condizioni previste per la fruizione della detrazione congiunta di cui al citato articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge n. 63/2013, e nel rispetto di ogni altro adempimento previsto, la detrazione di cui al comma 2 quater. 1 del medesimo articolo 14, va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari costituenti l'edificio oggetto degli interventi all'inizio dei lavori e solo per le parti esistenti.
L'Istante potrà, altresì, optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, ai sensi del quale, per le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi in esame si applicano le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it