09/09/2020
Per la fruizione della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (c.d. bonus facciate), i materiali utilizzati devono possedere dei requisiti particolari?
È questa la domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 319 dell'8 settembre 2020 recante "Articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici". La domanda è arrivata da una società che si occupa di produzione e commercializzazione di prodotti per l'edilizia, che ha chiesto di sapere se un loro prodotto per il rivestimento per pareti in esterno e facciate fosse idoneo alla fruizione della detrazione fiscale prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato il presupposto normativo previsto per la fruizione del bonus facciate (art. 1, legge n. 160/2019) per il quale:
La circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E dell'Agenzia ha anche chiarito che è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi:
Per rispondere alla domanda, l'Agenzia ha ricordato il paragrafo 2 della circolare 2/E richiamata e per la quale gli interventi di recupero o restauro della facciata possono fruire della detrazione fiscale del 90% a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Questo ultimo aspetto, infatti, rappresenta un elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuate in sede di interpello (restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell'amministrazione).
Tutto ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni fiscali del 90% cosiddetto bonus facciate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it