Camera dei Deputati: Due interrogazioni sul Superbonus 110%
11/09/2020
Presentate nelle due ultime sedute (n. 394 dell’8/9/2020 e n.
395 del 9/9/2020) della Camera dei Deputati due
interrogazioni a risposta scritta indirizzate al
Ministro dell’Economia e delle finanze.
Interrogazioni sul Superbonus 110%
La prima interrogazionen.
4-06754 dell’8 settembre 2020 (primo firmatario Bisa
Ingrid Gruppo: Lega - Salvini Premier) è relativa
alla non applicabilità del Superbonus 110% previsto dal cosiddetto
“decreto Rilancio” con l’esclusione di una grandissima pluralità di
edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà, in quanto non costituiscono condominio confermata
dalla circolare emanata dall’ Agenzia delle entrate inerente alla
predetta agevolazione.
La secondainterrogazionen. 5-04582 del 9 settembre 2020 (primo
firmatario Currò Giovanni Gruppo: Movimento 5
stelle) è relativa alle detrazioni fiscali del
Superbonus 110% (cosiddetto Superbonus) previste per alcuni
interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e riduzione del
rischio sismico (Sismabonus) e nello specifico viene chiesto di
chiarire le incertezze sul perimetro applicativo dei due decreti
applicativi (decreto requisiti minimi e decreto asseverazioni),
anche al fine di non compromettere i legittimi rimborsi del credito
fiscale ovvero nella cessione del credito medesimo, evitando il
rischio di una beffa.
Di seguito il testo integrale delle due interessanti
interrogazioni
Interrogazione n. 4-06754 dell’8 settembre
2020
il decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto
«decreto Rilancio» ha disposto, all'articolo 119, un rafforzamento
delle agevolazioni «ecobonus» e «sismabonus», con una detrazione
pari al 110 per cento dell'importo relativo agli interventi
effettuati, misura ulteriormente ampliata in sede di
conversione;
ad integrazione del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate
ha emanato la circolare 24/E dell'8 agosto 2020, interpretativa
delle disposizioni inerenti alle predette agevolazioni;
come specificato dalla circolare, l'agevolazione al 110 per
cento «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni
a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un
edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in
comproprietà tra più soggetti»;
da questa interpretazione dell'articolo 119 consegue quindi
l'esclusione di una grandissima pluralità di edifici plurifamiliari
se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, in quanto
non costituiscono condominio;
in tal senso, sono numerosissimi gli edifici plurifamiliari con
parti comuni, di proprietà di famiglie, di costruzione
prevalentemente risalente agli anni '60, '70 e '80, che si
troverebbero esclusi dall'applicazione dell'agevolazione al 110 per
cento, considerando che – essendo proprietà familiari – presentano,
seppure solo di fatto, le stesse condizioni che di fatto
caratterizzano un condominio;
essendo tale esclusione frutto di un atto interpretativo e non
della disposizione di cui all'articolo 119 del «decreto Rilancio»,
non se ne ravvisa la ratio –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti
e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per
permettere la piena applicabilità del bonus 110 per cento
previsto dal «decreto Rilancio» anche alle parti comuni degli
edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà tra più soggetti.
Interrogazione n. 5-04582 del 9 settembre
2020
a norma degli articoli 119-122 del decreto-legge n. 34 del
2020, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni
fiscali del 110 per cento (cosiddetto Superbonus) previste per
alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione
del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, i
sostenitori delle spese, negli anni 2020 e 2021, possono optare, in
luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, ovvero per la cessione di un credito
d'imposta di pari ammontare ad altri soggettivi compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
in attuazione della suddetta normativa il Ministero dello
sviluppo economico ha pubblicato il decreto «Asseverazioni» del 3
agosto 2020 e il decreto «Requisiti tecnici» del 6 agosto 2020, che
definiscono sia la modulistica e le modalità di trasmissione
dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, sia gli
interventi che rientrano nelle agevolazioni-superbonus del 110 per
cento nonché i costi massimali per singola tipologia di
intervento;
anche l'Agenzia delle entrate ha emanato i primi chiarimenti
attuativi: la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E ed il provvedimento
dell'8 agosto 2020, n. 283847; in allegato a quest'ultimo,
l'Agenzia ha pubblicato – contestualmente – il modello, denominato
«Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», che definisce i
termini di presentazione dell'opzione che permette al posto della
fruizione diretta della detrazione, di beneficiare del contributo
anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
o, in alternativa, della cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante;
con riferimento alla cessione del credito, l'Agenzia delle
entrate nella Guida all'utilizzo della procedura «Comunicazione
opzione crediti e detrazioni» precisa che «le operazioni effettuate
tramite la procedura non costituiscono gli atti di cessione dei
crediti e le transazioni intervenuti tra le parti, ma rappresentano
le comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute,
affinché le stesse siano efficaci nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate e i crediti possano essere utilizzati dal cessionario in
compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad
altri soggetti»;
già il provvedimento dell'8 agosto 2020, n. 283847/2020, al
punto 4, «Modalità di esercizio dell'opzione» dispone che «con
successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche
per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Eventuali
aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati
nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate
e ne sarà data relativa comunicazione»;
ad oggi rimangono dubbi interpretativi, soprattutto da parte di
molti soggetti cedenti circa le responsabilità statuite
dall'articolo 122, comma 4, del decreto-legge cosiddetto
Rilancio;
ad esempio, sempre nella citata guida, si legge che «I dati dei
crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente
pervenute, saranno resi disponibili per l'accettazione da parte dei
cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la Piattaforma
cessione crediti» on line, non specificando quindi
modalità, adempimenti, nonché se gli obblighi contrattuali di
quest'ultimo sono stati ottemperati prima della cessione del
credito;
ciò implicherebbe, di conseguenza, non soltanto potenziali
ostacoli burocratici nella fruizione stessa dell'agevolazione
fiscale prevista, ma anche l'erronea imputazione di sanzioni e
interessi in capo a coloro che invece hanno correttamente eseguito
le prescrizioni di legge;
occorre, pertanto, chiarire fin da subito le incertezze sul
perimetro applicativo delle suddette disposizioni, anche al fine di
non compromettere i legittimi rimborsi del credito fiscale ovvero
nella cessione del credito medesimo, evitando il rischio di una
beffa come sta emergendo con il bonus mobilità/monopattini (si veda
Il Messaggero, 7 settembre 2020) –:
se non ritenga doveroso un intervento risolutivo per fornire
chiarimenti rispetto a quanto esposto in premessa, anche al fine di
esonerare il cessionario da irregolarità pregresse ad esso non
imputabili e delimitare anche la responsabilità del
committente.