24/09/2020
Un lavoratore dipendente iscritto all'INPS ordinaria e contemporaneamente lavoratore autonomo obbligato all'iscrizione ad una Cassa di previdenza privata può accedere al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?
Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 394 del 23 settembre 2020 recante "Accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un professionista con iscrizione non in via esclusiva ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria che sia contemporaneamente anche lavoratore dipendente".
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato i presupposti previsti dal Decreto Rilancio per accedere al contributo a fondo perduto che all'art. 25 prevede alcune specifiche condizioni tra le quali:
Sull'argomento "contributo a fondo perduto", l'Agenzia delle Entrate ha già fornito alcuni chiarimenti con:
La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che la circostanza che il contribuente sia contemporaneamente lavoratore autonomo e lavoratore dipendente non preclude, di per sé, la possibilità di accedere al contributo in argomento. Tuttavia, restano fuori dall'ambito soggettivo di applicazione del beneficio i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Pertanto, nel caso prospettato il contribuente non può accedere al contributo a fondo perduto, posto che risulta iscritto ad una Cassa di Previdenza obbligatoria.
L'Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che nelle ipotesi in cui il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020, non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato di cui al comma 3 del'articolo 25 del decreto Rilancio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it