Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(c.d. Decreto Semplificazioni),
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120,
contiene nei 13 articoli del Capitolo I rubricato
“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”
parecchie modifiche a tempo ed alcune strutturali al Codice
dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.
50/2016.
Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le
modifiche definitive
Le modifiche definitive sono, nella quasi totalità contenute
nell’articolo 8, comma 5 ma altre se ne riscontrano anche in altri
articoli.
Testo coordinato del Codice dei contratti
Certi di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo al
presente articolo il testo del Codice dei contratti
coordinato sino al “Decreto semplificazioni”.
Le modifiche definitive introdotte al Codice dei
contratti
Si tratta delle modifiche introdotte negli articoli 30,
32, 36, 38, 46, 48, 59, 80, 83, 140, 151, 180, 183 del
Codice dei contratti pubblici, qui di seguito indicate:
- viene modificato l'articolo 36, comma 2,
lettera a) del Codice dei contratti pubblici prevedendo la non
obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per
gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro,
novellando l'articolo 36 del codice (art. 1, comma 5-bis, dl n.
76/2020);
- viene effettuato un intervento in materia di procedure
per la conclusione del contratto di affidamento ed, in
particolare, si inseriscono le due seguenti modifiche al comma 8
del citato articolo 32 del Codice dei contratti
pubblici:
- al primo periodo del citato articolo 32, comma 8 del Codice dei
contratti pubblici, si specifica che la stipulazione del contratto
di appalto di concessione deve avere luogo -
anziché 'ha luogo', come previsto dal testo sino ad ora vigente -
entro sessanta giorni successivi al momento in cui
è divenuta efficace l'aggiudicazione (art. 8, comma 1, lett. a) ,
dl n. 76/2020);
- si aggiungono al già citato comma 8 della norma, dopo il primo
periodo, una serie di disposizioni tra le quali quella relativa
alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto che
deve essere motivata con specifico riferimento
all’interesse della stazione appaltante e
all'interesse nazionale alla sollecita
esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della
responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto(art.
8, comma 1, lett. a) , dl n. 76/2020);
- è modificato l'articolo 30 del Codice dei
contratti pubblici, in materia di principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare viene
modificato il comma 8. Con la modifica, si estende l'applicazione
delle disposizioni della legge n. 241, oltre che alle procedure di
affidamento e alle altre attività amministrative in materia di
contratti pubblici - già previste - anche a forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 8,
comma 1, lett. 0a) , dl n. 76/2020);
- viene modificato modificato l'articolo 36,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Con riferimento ai
contratti sotto soglia, esso stabilisce, tra
l'altro, che le stazioni appaltanti possano
inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti
per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di
lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale,
specifiche clausole sociali volte
a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei
contratti collettivi di settore (art. 8, comma 1, lett. 0a-bis), dl
n. 76/2020);
- è modificato l'articolo 38 del Codice dei
contratti pubblici dedicato alla qualificazione
delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Il comma 1 di
tale art. 38 prevede l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura
la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti
qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La
qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali,
nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce
d'importo. Con la modifica in esame è stato
espunto il riferimento nel testo agli
"ambiti di attività" in relazione
al conseguimento della qualificazione (art. 8, comma 1, lett. a),
dl n. 76/2020);
- è modificato l'articolo 46, comma 1, lettera
a), del Codice dei contratti pubblici. Tale articolo 46, comma 1,
elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria ed include, alla lettera a), gli
archeologi. Con la modifica in
esame si specifica che possono essere ammessi gli
archeologi professionisti singoli, associati e le società
da essi costituite (art. 8, comma 1, lett. a-bis), dl n.
76/2020);
- sono introdotte modifiche all'articolo 48,
comma 7, del Codice dei contratti pubblici. Tale norma proibisce ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro (di cui all'art. 45, co. 2, lett. b)
del Codice) e i consorzi stabili, tra imprenditori individuali,
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, con determinate caratteristiche (ivi, lett.
c)), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre. Con le novità introdotte, si stabilisce che,
qualora il consorziato designato sia, a
sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lettera
b), è tenuto anch'esso a
indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre (art. 8, comma 1, lett. a-ter), dl n.
76/2020);
- è modificato l'articolo 59 del Codice, in
materia di scelta delle procedure e oggetto del contratto; in
particolare si aggiunge, al comma 1, che resta fermo quanto
previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (art. 8, comma 1, lett. a-quater), dl
n. 76/2020);
- viene modificata la disciplina dei motivi di
esclusione recata dall’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici. Si prevede una novella all'art. 80
del codice, il quale disciplina l'esclusione dell'operatore da
parte della stazione appaltante in presenza delle
irregolarità ivi indicate. Il comma 4
dell'articolo 80 disciplina i casi di esclusione per gravi
violazioni (definitivamente accertate in quanto contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione)
commesse dall'operatore economico concernenti gli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi
previdenziali. La disposizione riscrive il quinto
periodo del comma. Integrando tale previsione, la novella consente
alla stazione appaltante di escludere un operatore
economico dalla procedura quando essa sia a
conoscenza, e possa adeguatamente
dimostrare, che l'operatore non abbia ottemperato ai
suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una
grave violazione (art. 8, comma 1, lett. b), dl n. 76/2020);
- Viene modificato l'articolo 83 del Codice. Il
comma 4 dell'art. 83 prevede che, per gli appalti di servizi e
forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano
richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali. Il nuovo
comma 5-ter, inserito dalla norma in esame,
prevede che tale valutazione sia condotta dalla stazione appaltante
sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali
già posseduta dall’operatore economico e
in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di
importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti
possono richiedere che, a corredo dell'offerta, sia documentato
l’impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore
della polizza assicurativa a
quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione (art. 8,
comma 1, lett. c), dl n. 76/2020);
- è modificato all'articolo 140 del codice, in
materia di norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi
specifici dei settori speciali; in particolare al comma 1, laddove
si prevede nel testo vigente che resta salvo quanto disposto
nell'articolo medesimo, si specifica altresì che resta fermo quanto
previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 (art. 8, comma 1, lett. c-bis), dl n. 76/2020);
- vengono introdotte modifiche all'articolo 151,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Tale comma 3
attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo la possibilità di attivare forme speciali di
partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti
privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la
manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica
fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili,
attraverso procedure semplificate di individuazione del partner
privato. La norma mira ad assicurare la fruizione del patrimonio
culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica
applicata alla tutela. Con la modifica in esame,
tale facoltà è conferita allo Stato, alle Regioni e
agli altri enti territoriali. Resta
fermo, secondo la novella, quanto previsto dall'art. 106, comma
2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004) il quale affida al Ministero
per i beni e le attività culturali la determinazione del
canone per la concessione in uso, a singoli richiedenti,
di beni in consegna al medesimo Ministero
(art. 8, comma 1, lett. c-ter), dl n. 76/2020);
- sono introdotte alcune modifiche all'articolo
180, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in
materia di contratti di partenariato
pubblico privato. Tale comma stabilisce che, con
riferimento ai contratti di partenariato, i ricavi di
gestione dell'operatore economico provengono dal canone
riconosciuto dall'ente concedente nonché da qualsiasi altra forma
di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore
economico, ivi compresi gli introiti diretti derivanti della
gestione del servizio ad utenza esterna. Con la modifica
proposta, si stabilisce che i ricavi di gestione possono
essere determinati e pagati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica, ovvero
possono essere commisurati ad altri criteri di prestazione
energetica, definiti contrattualmente, purché chiaramente
quantificabili. Tale disposizione si applica ai
contratti di rendimento energetico e di prestazione
energetica (EPC). Inoltre, la novella
pone in capo all'operatore economico il compito di rendere
disponibile alla all'amministrazione concedente la
quantificazione del miglioramento energetico, che
deve essere verificata e monitorata per tutta la durata del
contratto, anche mediante piattaforme informatiche dedicate alla
raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e
monitoraggio dei consumi energetici (art. 8, comma 1, lett.
c-quater), dl n. 76/2020);
- con una modifica all'articolo
183 in materia di finanza di progetto, si
consente agli operatori economici di presentare, alle
amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di
pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da
diporto, anche se presenti negli strumenti
di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice. Si prevede, quindi, che il
progetto di fattibilità eventualmente modificato,
sia inserito negli strumenti di
programmazione, qualora non vi sia già presente (art. 8,
comma 1, lett. d), dl n. 76/2020).
A cura di arch. Paolo Oreto
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