Il
Consiglio di Stato nell’adunanza dell’
8 ottobre
scorso, con n. della sezione 3664/2007, ha espresso
parere
favorevole con osservazioni allo Schema di decreto ministeriale
recante “
Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163”.
Il Consiglio di Stato, considerando che lo schema di regolamento,
volto a modificare quello adottato con decreto ministeriale 2
novembre 1999, n. 555 - che dava attuazione all’art. 18, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 -, è stato predisposto per
adeguare le disposizioni di quest’ultimo decreto alle modifiche
della normativa primaria, intervenute per effetto della legge 1
agosto 2002, n. 166; della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e che lo schema stesso è stato predisposto, in
ottemperanza alla norma citata, previa apposita pattuizione in sede
di contrattazione decentrata, svoltasi nelle date del 13 gennaio
2004, del 20 marzo 2007 e del 2 aprile 2007, ha espresso parere
favorevole con alcune osservazioni sui vari articoli.
Lo schema di Regolamento predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture, si compone dei seguenti 11 articoli:
- art. 1 gli obiettivi e le finalità della normativa;
- art. 2 il suo campo di applicazione;
- art. 3 la base e la modalità di calcolo dell’incentivo;
- art. 4 il procedimento di affidamento degli incarichi e le
categorie di dipendenti aventi titolo alla ripartizione
dell’incentivo;
- art. 5 le percentuali minime e massime che possono essere
attribuite a ciascuno degli aventi titolo, nell’ambito della
fissazione della percentuale dell’incentivo, stabilita,
rispettivamente, al 2 per cento per i progetti di importo fino ad
euro 1.000.000; all’1,9 per cento per quelli di importo compreso
tra euro 1.000.000 ed euro 5.000.000, e all’1,8 per cento per
quelli di importo superiore a euro 5.000.000, prevedendosi,
altresì, che la percentuale possa, comunque, raggiungere il 2 per
cento anche per gli importi superiori a euro 1.000.000, in casi di
particolare complessità;
- art. 6 la misura percentuale con cui si ripartisce l’ammontare
totale dell’incentivo fra i tre livelli di progettazione;
- art. 7 i termini per le prestazioni progettuali;
- art. 8 la previsione della non corresponsione o del recupero
dell’incentivo nel caso di varianti in corso d’opera dovute ad
errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all’art. 132,
comma 1, lett. e) del codice;
- art. 9 le modalità di pagamento del compenso;
- art. 10 la previsione di una relazione periodica
sull’applicazione del regolamento;
- art. 11 recante l’abrogazione del regolamento n. 555 del
1999.
Ricordiamo che il comma 5 dell’articolo 92 del Codice dei contratti
dice testualmente: “5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni
singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i
loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto
all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono
svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I soggetti di cui all' articolo 32, comma 1, lettere b) e
c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.”
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