12/10/2020
Ho avviato i lavori su un edificio unifamiliare prima dell'1 luglio 2020, posso ancora beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?
È la nuova interessante domanda arrivata alla posta di LavoriPubblici.it che, neanche a dirlo, parla di superbonus 110%. In particolare, il contribuente ha fatto presente di avere acquistato un edificio a seguito di rogito notarile a febbraio 2020 a cui era allegato l'attestato di prestazione energetica (APE). A maggio 2020 ha cominciato dei lavori di ristrutturazione pesante, tra i quali la realizzazione di un cappotto termico e altri interventi di miglioramento energetico che miglioreranno la classe energetica dell'edificio di più di 2 classi. Per la realizzazione del cappotto termico sono stati utilizzati materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Da qui la domanda se possa accedere al superbonus.
L'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio ha previsto che per usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica, è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi che potrà essere dimostrato solo attraverso l'importante lavoro dei tecnici abilitati. In particolare:
Il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, può essere dimostrato solo mediante la produzione di un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento di riqualificazione energetica.
L'Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" prevede che gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.
Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
Dopo aver chiarito i requisiti di natura tecnica, dal punto di vista fiscale, il Decreto Rilancio parla esclusivamente di spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e mai di inizio lavori. Stesse considerazioni sono state riportate all'interno:
Nel caso di specie, sottoposto dal nostro lettore, possiamo dunque rispondere che, avendo già un APE pre-intervento (quello allegato al rogito), i pre-requisiti per accedere alle detrazioni fiscali ci sono tutti, chiaramente alla fine occorrerà produrre la documentazione necessaria per la fruizione diretta del beneficio, lo sconto in fattura o la cessione del credito (asseverazione e visto di conformità).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it