Superbonus 110%: il quadro normativo relativo
all'applicazione delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d.
superbonus) previste dal
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ma siamo certi
che consenta una serena operatività da parte di chi le regole dovrà
applicarle e verificarle?
Il modus operandi del Legislatore
È una domanda che mi pongo spesso, soprattutto alla luce del
modus operativo scelto dal nostro legislatore negli ultimi anni in
cui si è preferito l'utilizzo del Decreto Legge alla classica
attività parlamentare che negli anni non si è dimostrata
all'altezza dei tempi che cambiano velocemente. Ma (perché c'è
sempre un ma in questi discorsi) c'è da considerare che il Decreto
Legge dovrebbe essere un provvedimento d'urgenza dai contenuti
omogenei e nella pratica ormai è chiaro che i suoi contenuti sono
spesso diversificati e spesso vanno a toccare materie "strutturali"
che di urgente non hanno proprio nulla.
Superbonus 110%: comparto edile ingessato per 4
mesi
Ma andiamo con ordine, a maggio il Decreto Rilancio ha
introdotto in Italia uno strumento fiscale straordinario, il
superbonus 110%, con il duplice obiettivo di rilanciare la spesa e
migliorare l'efficienza energetica e strutturale del patrimonio
immobiliare. Peccato che dalla pubblicazione del D.L. n. 34/2020 il
comparto edile sia rimasto ingessato dietro questa "chimera" per
139 giorni dalla Decreto Legge e 79 giorni dalla legge di
conversione. Un tempo decisamente troppo lungo.
Oggi il quadro normativo è completo ma (perché anche qui
purtroppo c'è sempre un ma) non esente da grossolani errori del
legislatore che con la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di
conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 (c.d. Decreto Agosto ma ormai ribattezzato
Rilancio 2) è intervenuto sul Decreto Rilancio ed in particolare
sull'art. 119 relativo alle detrazioni fiscali del 110%.
Superbonus 110%: le modifiche apportate dal Decreto
Agosto/Rilancio 2
Abbiamo già avuto modo di definire le principali modifiche alla
disciplina prevista per il superbonus, che riassumiamo brevemente
di seguito:
- l'art. art.
51 (Piccole opere e interventi contro
l’inquinamento), comma 3
quater inserisce all'art.
119 del D.L. n. 34/2020 il
seguente comma 1-bis: "Ai fini del
presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende
un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari,
chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso
dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non
esclusiva";
- l'art. 51 (Piccole opere e interventi
contro l’inquinamento), comma 3
quinquies del Decreto Agosto/Rilancio 2 inserisce
all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 il
seguente comma 13-ter: "Al fine di
semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli
interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi
disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici
abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono
riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati
dai medesimi interventi";
- l'art. 57 - bis (Modifiche all’articolo
119 del decreto-legge n. 34 del 2020), comma 1 del
Decreto Agosto/Rilancio 2 inserisce all'art.
119 del D.L. n. 34/2020 i seguenti:
- comma 1 -bis "Nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1
spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la
ricostruzione";
- comma 4 -ter "I limiti delle spese
ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma
bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre
2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei
comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per
la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse
dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attività produttive".
- l'art. 63 (Semplificazione procedimenti
assemblee condominiali), comma 1 del Decreto
Agosto/Rilancio 2 inserisce all'art. 119 del D.L.
n. 34/2020 il seguente comma 9 -bis "Le deliberazioni
dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione
degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione
all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo
121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell’edificio";
- l'art. 80 (Interventi finanziari di
emergenza nel settore cultura), comma 6 del
Decreto Agosto/Rilancio 2 modifica il comma 15-bis
dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 sostituendo alle
parole "appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9" le seguenti "appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità
immobiliari non aperte al pubblico".
Ai più attenti non sarà sfuggito che l'art. 51 e l'art. 57-bis
introducono all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 due comma 1-bis
diversi con la conseguenza che è impossibile redigere un testo
coordinato dell'art. 119 stesso e si dovrà attendere un'errata
corrige.
Superbonus 110%: possibili le assemblee condominiali in
videoconferenza
Ricordiamo, infine, l'inserimento dopo il comma 5 dell'art. 66
del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 recante "Disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie", del
seguente comma: “Anche ove non espressamente previsto dal
regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la
partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di
videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e
sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a
tutti i condomini con le medesime formalità previste per la
convocazione”.
#unpensieropositivo.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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