Coronavirus Covid-19: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il dPCM 18 ottobre 2020 con le nuove norme
19/10/2020
È in vigore da oggi e sino al 13 novembre 2020 il dPCM 18 ottobre 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020.
La scelta di base del nuovo dPCM è stata quella di introdurre
altre modifiche restrittive al dPCM 13 ottobre
2020. e, sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori,
alleghiamo al presente articolo il testo del Decreto del dPCM 13 ottobre 2020 coordinato con il dPCM
18 ottobre 2020.
Conferenza stampa del Premier Giuseppe
Conte
Qui di seguito la conferenza stampa del Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, con cui ha illustrato le
nuove misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Struttura del provvedimento
Il provvedimento è costituito da 2 articoli ed un allegato.
Nell’articolo 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale”, al fine del
contenimento della diffusione del virus COVID-19, al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2020 sono apportate alcune modificazioni.
Le modifiche al dPCM 13 ottobre 2020
Tra le modifiche apportate dal nuovo dPCM 18 ottobre 2020 al
previgente dPCM 13 ottobre 2020, segnaliamo che:
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00
sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo
di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in
assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di
trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le
attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione
che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette
attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome; è fatto obbligo per gli
esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello
che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente
nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle
linee guida vigenti;
sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni
riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di
interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da
organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è
consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di
riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non
oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni
sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive
in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali
sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva
del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che
lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura
all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed
enti di promozione sportiva, enti organizzatori;
fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il
primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia
continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del
contagio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività
didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale
integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza,
modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di
uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni
pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso
prima delle 9.00;
le università predispongono, in base all’andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle
esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza
sanitaria;
può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00,
delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso,
e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
abitazioni private;
lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di
cui alla precedente lettera e). L’attività sportiva dilettantistica
di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative
agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e
non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte
le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di
contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono
consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 a condizione che le
Regioni e leProvince autonome abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con
l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi;
sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano
consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e
internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle
dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire
ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro;
sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali,
ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei
protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano
assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del
pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni
si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le
riunioni private in modalità a distanza.