21/10/2020
Un cittadino frontaliero che paga le tasse esclusivamente in Svizzera, dove svolge la sua attività lavorativa a 20 chilometri dal confine e che in Italia è comproprietario al 50% con la moglie della casa in cui vive, potrà accedere al Superbonus 110% tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito essendo titolare di reddito fondiario. E’ la sintesi della risposta dell’Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 486.
L’istante ritiene che anche i frontalieri possano optare, in alternativa alla fruizione diretta del credito d’imposta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 121 del Dl n. 34/2020).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, richiama la
circolare 8 agosto 2020, n. 24/E che
ha fornito dei chiarimenti operativi sulla fruizione del credito
d’imposta in esame. Il documento di prassi, infatti, per ciò che
riguarda il caso prospettato dall’istante, precisa in primo luogo
che il Superbonus, trattandosi di una detrazione
dall'imposta lorda, non può essere utilizzato dai contribuenti che
possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata o a imposta
sostitutiva, cioè da quei soggetti che non potrebbero fruire della
detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre
detrazioni o, come i casi di no tax area, non è dovuta. La
stessa circolare, poi, chiarisce che in questi casi tuttavia è
possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul
corrispettivo.
Secondo l’Agenzia, quindi, i proprietari di un immobile sito in
Italia, titolari quindi del solo reddito fondiario, possono
accedere al Superbonus.
Nel caso in esame, l’istante è un cittadino che, pur pagando le tasse sul reddito da lavoro unicamente in Svizzera in qualità di frontaliero, è tuttavia titolare di reddito fondiario in Italia, essendo proprietario, insieme alla moglie, della casa in cui vive.
L’Agenzia, in sostanza, ritiene che tale reddito fondiario consentirà all’istante di accedere al Superbonus optando, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, per le modalità alternative previste dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”, cioè la cessione del credito spettante o lo sconto sul corrispettivo, secondo quanto chiarito, fra l’altro, con la citata circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it