Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno
ha predisposto la circolare 14 ottobre 2020, n.
13337 avente ad oggetto “Comunicazione di avvenuta
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di norme attinenti la
Prevenzione Incendi”.
Prevenzione incendi nelle Scuole e nei
Condomini
Nella circolare è segnalato che il decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104 (cosiddetto “Decreto agosto”) convertito dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 contiene 2 articoli di particolare interesse
per la prevenzione incendi e, nel dettaglio:
- l’articolo 32 rubricato “Misure per
l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento
dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021”, in
cui al comma 6-bis è precisato che gli enti locali titolari delle
competenze in materia di edilizia scolastica possono acquisire,
anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni
scolastiche, solo per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza
delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
sicurezza. I dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo
una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente
locale, dai Vigili del fuoco e della ASL, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, purchè siano, comunque, rispettate le norme sulla
sicurezza sul lavoro;
- l’articolo 63-bis rubricato
“Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del
termine per adeguamenti antincendio”, in cui al comma 2 viene
rinviato di ulteriori sei mesi dal termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli
adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti, per lo scorso 6
maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio
2019, recante le modifiche al decreto 246 del
1987.
In allegato la circolare 14 ottobre 2020, n.
13337.
A cura di Redazione
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