Successivamente alla seduta del 6 Febbraio scorso con cui il
Consiglio di Stato ha espresso parere positivo sul codice unico
degli appalti a condizione che vengano stralciate alcune norme
esorbitanti rispetto alla delega contenuta dell'articolo 25 della
legge n. 62/2005.
La Conferenza Stato-Regioni in data 9 febbraio ha espresso il
proprio parere fortemente negativo, lamentando l'eccesso di delega,
il mancato coinvolgimento delle Regioni nella stesura del testo,
l'eliminazione di istituti di garanzia resisi necessari dopo
tangentopoli, la liberalizzazione dell'appalto integrato,
l'estensione della trattativa privata per i lavori e per la
progettazione.
Vengono mossi particolari appunti, tra gli altri:
- all'articolo 5, comma 1 che riserva allo Stato la
potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva,
il comma 6 estende l'applicazione del regolamento alle Regioni in
materia di capitolati, limitandone, di fatto, la potestà
legislativa;
- all'articolo 6 in cui si riscontrano una serie di
innovazioni come, ad esempio, l'estensione agli appalti di
forniture e servizi sotto soglia del suo ambito di vigilanza,
laddove la direttiva comunitaria n. 18/2004 si applica solo agli
appalti sopra soglia; norma che presenta dubbi di legittimità
costituzionale per eccesso di delega;
- all'articolo 7 relativo alle funzioni
dell'Osservatorio, in riferimento all'accentramento della
raccolta dei dati relativi ai servizi e alle forniture di interesse
regionale, provinciale e comunale soltanto in capo all'Osservatorio
centrale, escludendo, in tal modo, le sezioni regionali, già
competenti per i lavori;
- all'articolo 33 relativo agli appalti e accordi quadro
stipulati da centrali di committenza, in quanto non
individua compiutamente la natura giuridica del soggetto, né la sua
composizione;
- all'articolo 84 relativo alla Commissione
giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenendo che la
norma, con l'estendimento alle forniture e ai servizi, sia
gravemente lesiva della potestà legislativa e regolamentare delle
Regioni, trattandosi di norma organizzativa;
- all'articolo 92 relativo ai corrispettivi e incentivi
per la progettazione, si evidenzia l'assenza del richiamo
all'ultimo decreto ministeriale circa i minimi tariffari tenuto in
vita dal testo vigente della legge n. 109/94;
- all'articolo 131 relativo ai Piani di sicurezza,
perché presenta palesi contraddizioni in merito agli aspetti di
sicurezza e salute da attuarsi nei cantieri temporanei o mobili,
definiti dal D.Lgs 494/96.
Successivamente ai citati pareri del Consiglio di Stato e della
Conferenza Stato-Regioni Il decreto legislativo che, come è noto,
nasce principalmente per recepire le direttive comunitarie
2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, entrate già in vigore il 1° febbraio scorso, è
da oggi all'esame delle Commissioni Lavori pubblici di Camera e
Senato, che hanno tempo fino al 15 marzo per esprimere il loro
parere che può essere espresso anche a Camere sciolte.
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