Con sentenza n. 17898 del 22 agosto scorso, la Corte di Cassazione
si è occupata di un caso riguardante diritti e doveri di un
lavoratore in materia di malattia.
Un lavoratore aveva fatto ricorso contestando una trattenuta in
busta paga relativamente ad assenza per malattia, sostenendo che,
anche se non aveva presentato apposito certificato, la prassi
aziendale prevedeva in tale evenienza la giustificazione
dell’assenza. La produzione del certificato, però, era prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro e l’azienda poteva
riservarsi il diritto di richiesta successivo alla data
dell’effettiva assenza.
I giudici hanno confermato il fatto che la trattenuta in busta paga
è relativa alla mancanza della produzione di idonea attestazione di
assenza e deve intendersi come mancata prestazione lavorativa
piuttosto che sanzione disciplinare. Un lavoratore in stato di
malattia, infatti, deve sempre produrre apposita certificazione
anche se per un solo giorno di assenza. La procedura da seguire è
la seguente: un lavoratore affetto da malattia deve sottoporsi sin
dal primo giorno di malattia a visita medica da parte del medico
curante che rilascia apposita certificazione composta da un
attestato in duplice copia con l’indicazione della tipologia della
malattia e della relativa prognosi. Dopo il rilascio di tale
certificato il lavoratore è obbligato a comunicare all’inps (entro
due giorni dalla data di rilascio) il domicilio durante i giorni di
malattia in modo da consentire agli appositi organi una verifica di
rito.
La comunicazione all’Inps può essere effettuata, in prima istanza,
a mezzo fax ed ha valore soltanto per quanto riguarda il rispetto
del termine di invio poiché per l’ottenimento dell’indennità
occorre procedere all’invio dell’originale.
E’ previsto che nel prossimo futuro l’invio della certificazione di
malattia potrà essere fatto telematicamente ed in tale caso sarà
proprio il medico curante che rilascia il certificato a
provvedere.
Per quanto concerne il datore di lavoro, infine, lo stesso ha
diritto di conoscere lo stato di malattia del lavoratore con
tempestività ed in maniera preventiva rispetto alla certificazione
vera e propria. Attenzione, però: la conoscenza dello stato morboso
di un lavoratore non comporta l’indennità per lo stesso se non si è
proceduto secondo quanto stabilito dalla norma.
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