Le Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e
Ambiente del Senato hanno reso il parere al Governo sull’”Ulteriore
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al D.Lgs.
152/06, recante norme in materia ambientale” (Atto n. 168, relatori
l’On.le Mauro Chianale e il Sen. Edo Ronchi del Gruppo parlamentare
dell’Ulivo).
I pareri, entrambi favorevoli, sono subordinati a numerose
condizioni ed osservazioni, alcune delle quali auspicate e
richieste dall’Ance.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di maggior
interesse dello Schema, la Camera dei Deputati si è soffermata
sulla modifica della disciplina delle terre e rocce da scavo.
Tra le osservazioni viene, infatti, rilevata l’opportunità di
modificare l’art. 186 del Codice, al fine di superare le rigidità
derivanti dalla previsione di un unico termine massimo di un anno
per l’eventuale deposito del materiale in attesa di utilizzo,
tenuto conto del fatto che per le opere edili e soprattutto per
quelle ad elevato impegno tecnico e dimensionale, non è
generalmente possibile assicurare il reimpiego del medesimo
materiale entro il termine suddetto. E’ stata, quindi, sottolineata
la necessità di sostituire, al comma 2 del predetto articolo, le
parole “un anno” con le parole “di norma un anno”, nonché di
aggiungere la seguente disposizione “nel caso in cui i progetti
prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo
progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli
della realizzazione del progetto medesimo, purché non superiori ai
tre anni”.
In relazione al medesimo articolo è stata suggerita la sostituzione
del comma 6, relativo al decreto del Ministro dell’Ambiente da
adottarsi entro il 30 giugno 2008 con il quale vengono fissati i
criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e
l’analisi delle terre e rocce da scavo e del comma 8, relativo alla
disciplina transitoria da attuare in attesa del decreto di cui
sopra con la disposizione con la quale si preveda che la
caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad
interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità
previste dal titolo V, parte quarta del decreto riguardante norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati.
L’accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali
siti è svolto a cura del produttore e accertato dalle autorità
competenti nell’ambito delle diverse procedure relative alla
produzione delle stesse; realizzazione di opere o attività
sottoposte a VIA o ad autorizzazione ambientale integrata,
realizzazione di opere o attività non sottoposte a VIA o ad
autorizzazione ambientale integrata e soggette a permesso di
costruire o a DIA, ovvero non sottoposte ad alcune delle suddette
procedure (commi 2, 3 e 4 dell’art.186).
E’ stata rilevata, inoltre, per ragioni di omogeneità normativa e
per evitare che si debbano inutilmente ripetere procedure
autorizzative già concluse, l`opportunità di precisare nella norma
transitoria relativa ai progetti di utilizzo già autorizzati e in
corso di realizzazione prima del 31 ottobre 2007 (comma 7
dell’art.186), che l’autorità competente può disporre indicazioni o
prescrizione entro i successivi sessanta giorni, “senza che ciò
comporti necessità di ripetere procedure di VIA, AIA, di
concessione edilizia o di DIA.”
Relativamente all’obbligo di numerazione e vidimazione dei registri
di carico e scarico (art.2, comma 24 bis), considerata l’esigenza
di limitare l’appesantimento burocratico e amministrativo,
specialmente per le piccole e medie imprese, che deriverebbero
dall’applicazione di regole diverse per la tenuta dei registri, è
stata rilevata la necessità di prevedere l’eliminazione
dell’obbligo dei registri medesimi.
Tra le condizioni al parere, si evidenzia che, per quanto riguarda
l’art. 189 relativo al trasporto proprio dei rifiuti, è stato
proposto di “procedere alla definizione di sistemi innovativi e
alternativi di tracciabilità dei rifiuti, ai fini della
semplificazione delle procedure amministrative, per perseguire la
soppressione o la limitazione dell’obbligo di compilazione del MUD,
allo stato utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini
statistici, i flussi dei rifiuti e che risulta ormai obsoleto e
inattendibile, anche perché coinvolge solo circa mezzo milione di
soggetti obbligati alla comunicazione, su circa tre milioni di
produttori e gestori di rifiuti.”
La Commissione Territorio e Ambiente del Senato nel suo parere,
redatto ma non pubblicato, ha anch’essa evidenziato “tra le
condizioni” la necessità di modificare la norma sulle terre e rocce
da scavo negli stessi termini previsti dalla Camera dei
Deputati.
In base alla legge di delega (308/04), dopo l’espressione del primo
parere delle Commissioni parlamentari e il riesame da parte del
Consiglio dei Ministri, lo Schema dovrà ricevere un secondo,
definitivo, parere dagli organi parlamentari prima della sua
definitiva approvazione.
Fonte: www.ance.it
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