Nel caso in cui un’impresa appaltatrice, operante nel settore delle
costruzioni, stipuli un contratto di affiliazione commerciale per
l’esecuzione di lavori edili (cd. franchising di servizi), con
imprese alle quali affida l’esecuzione di lavori specialistici, le
prestazioni da queste rese nei confronti della medesima impresa
edile si qualificano come subappalti, indipendentemente dal nomen
iuris attribuito al contratto, e sono assoggettate al meccanismo
del “reverse charge”.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n.
303/E del 25 ottobre 2007, in risposta ad un’istanza di
interpello avente ad oggetto l’applicabilità dell’inversione
contabile a prestazioni di servizi, rese nel settore edile da parte
di imprese che hanno stipulato un contratto di franchising di
servizi.
Come noto, il sistema del “reverse charge”, di cui all’art. 17,
comma 6, lett.a), del D.P.R. n. 633/1972, si applica alle
prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti
dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.
Il contratto di affiliazione commerciale (cd. franchising),
regolato dalla legge 6 maggio 2004 n. 129, prevede che una società
commerciale (cd. franchisor) metta a disposizione di altre imprese
(cd. franchisee) il proprio patrimonio di conoscenze tecniche ed
organizzative, relativo all’utilizzo di marchi, brevetti o di
capacità gestionali derivanti dall’esperienza, dietro pagamento di
una commissione.
Analizzando la disciplina del franchising di servizi,
l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sul trattamento
fiscale, ai fini IVA, da applicare alle prestazioni rese nel
settore edile dalle imprese affiliate nei confronti della società
che ha concesso loro l’utilizzazione delle proprie competenze
tecniche, chiarendo, in particolare, che:
- le prestazioni di servizi rese nel settore edile dalle
imprese affiliate nei confronti di uno o più committenti, fra i
quali può essere annoverato anche il franchisor, sono
riconducibili allo schema dell’appalto, ovvero del
subappalto, nell’ipotesi in cui il committente sia, a sua
volta, un appaltatore.
In sostanza, precisa il Ministero, il contratto di franchising
esaurisce la propria funzione nei rapporti interni tra le imprese
contraenti, riguardanti unicamente l’utilizzo delle conoscenze
tecniche di cui l’impresa concedente è dotata.
L’obbligo di eseguire opere edili, infatti, non deriva dal predetto
rapporto di franchising, bensì è conseguenza dell’assunzione, da
parte dell’impresa affiliata, di una diversa pattuizione
contrattuale, la quale mantiene la sua autonomia anche se stipulata
a margine del contratto di franchising.
L’attività svolta dal franchisee, consistente nella realizzazione
di un’opera o di un servizio con responsabilità di risultato, è,
pertanto, riconducibile alla tipologia dell’appalto,
indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti al
contratto in base al quale le prestazioni vengono eseguite;
- alle prestazioni di servizi rese dalle imprese affiliate
subappaltatrici nei confronti del franchisor-appaltatore, e
riconducibili a quelle individuate nella sez. F (“Costruzioni”)
della Tabella Atecofin 2004, si applica l’inversione
contabile.
Con tale affermazione, il Ministero sembra ribadire che, ai fini
dell’operatività del “reverse charge”, assume rilevanza l’attività
effettivamente svolta dall’appaltatore e dal subappaltatore,
indipendentemente dall’utilizzazione di uno dei codici di cui alla
sez. F della citata Tabella Atecofin.
Infine, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’impresa
affiliata subappaltatrice deve fatturare al franchisor-appaltatore
l’intero importo dei lavori eseguiti, senza l’applicazione dell’IVA
e senza riduzioni del corrispettivo a titolo di compenso in favore
del medesimo per l’utilizzazione delle proprie competenze
tecniche.
Tale compenso deve, invece, essere fatturato separatamente dal
franchisor nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, con
applicazione dell’IVA nei modi ordinari. ).
Fonte:
www.ance.it
© Riproduzione riservata