A seguito del ricorso presentato da alcune aziende associate, il
Tar della Puglia, sezione di Lecce, ha espresso alcune
interessanti considerazioni in tema di aggiornamento dei
prezziari in base ai quali sono redatti i progetti posti a base
di gara.
Si ricorda, infatti, che il vigente art. 133, comma 8 del codice
dei contratti pubblici prevede che le pubbliche amministrazioni
siano tenute ad aggiornare annualmente il proprio prezziario dei
lavori pubblici, che dunque cessa di avere validità al 31 dicembre
di ogni anno, potendo essere utilizzato soltanto fino al 30 giugno
successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro
tale data.
Ad avviso dell’Ance, la disposizione deve essere interpretata nel
senso che abbia inteso dettare norme di azione da cui sorgono
interessi legittimi per i privati, tutelabili, in quanto tali,
dinanzi al giudice amministrativo.
Tale lettura risulta fondata sulla considerazione che, ritenendo
diversamente, non si comprenderebbe il senso dell’obbligo per le
amministrazioni di aggiornare i propri prezziari, né la sanzione
consistente nella cessazione di validità di questi allo scadere
dell’anno.
Su tali presupposti, si può configurare un interesse legittimo
pieno delle imprese all’aggiornamento dei prezziari, e perciò un
vero e proprio diritto a che le amministrazioni pongano a base di
gara prezziari aggiornati relativamente all’anno in corso (con
l’unica deroga dell’utilizzabilità fino al 30 giugno dell’anno
successivo).
Tale impostazione rileva sotto il profilo del regolare svolgimento
del procedimento di gara, nel senso che, nel caso in cui venga
posto a base d’asta un prezziario non aggiornato, i soggetti
interessati a partecipare alla gara possano impugnare gli atti a
base di gara, facendo valere dinnanzi al Tribunale amministrativo
competente il vizio di violazione di legge e richiedendo in tal
senso l’annullamento del bando per illegittimità di un presupposto
essenziale (il prezziario) su cui lo stesso viene fondato.
La correttezza di tale interpretazione sta trovando adeguato
riscontro nella giurisprudenza dei Tribunali di merito: infatti,
già il Tar di Catania si era espresso, in sede cautelare,
nel senso di sospendere procedimenti di gara instaurati ponendo a
base degli stessi progetti redatti con prezziari non aggiornati,
decisione poi confermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa
della Regione Sicilia.
Il Tar di Lecce con la sentenza in esame riconosce sostanzialmente
come legittima la pretesa delle imprese a che siano posti a base
di gara progetti redatti con prezziari aggiornati, confermando
nel merito l’annullamento del bando e del progetto a base d’asta
nella parte relativa ai prezzi utilizzati.
In particolare, il Giudice amministrativo articola il proprio
ragionamento su due profili, entrambi interessanti: uno di
carattere meramente processuale; l’altro di carattere
sostanziale.
Sul piano processuale, il Tribunale evidenzia la possibilità e
l’onere, nel caso in cui appunto si contesti il bando, atto
generale rivolto erga omnes, a causa del prezziario non aggiornato,
di impugnare tale atto direttamente, senza necessità di partecipare
alla gara e di attendere l’eventuale atto applicativo del bando.
Ciò in quanto l’utilizzo di un prezziario non aggiornato
costituirebbe una di quelle clausole c.d. escludenti, ossia una
clausole idonea a generare una lesione immediata, diretta ed
attuale della situazione soggettiva dell’interessato ed a suscitare
di conseguenza un interesse immediato all’impugnazione (Cons. St.,
ad. pl., 27 gennaio 2003, n. 1).
Per la verità, al di là del riferimento alla nota sentenza del
Consiglio di Stato in tema di clausole escludenti, è comunque
rilevante il ragionamento svolto dal Tribunale, secondo cui appare
del tutto inutile e contro ogni buon senso imporre ad un’impresa di
partecipare alla gara per poter impugnare il bando, in un’ipotesi
in cui l’impresa, contestando la bontà stessa del progetto in
relazione alla sua stima economica, in quanto basato su di un
prezziario non attualizzato ai prezzi di mercato, si vedrebbe
comunque costretta a formulare un’offerta proprio sulla base di
quei medesimi prezzi che ovviamente non condivide e non ritiene
congrui. Perciò, la scelta del Tribunale di considerare l’impresa
legittimata a ricorrere appare del tutto condivisibile.
Sul piano sostanziale, poi, il Tar di Lecce evidenzia che la
previsione della normativa nazionale di cui all’art.133, comma 8
del codice dei contratti, deve essere intesa nel senso che il
termine per l’aggiornamento dei prezziari non abbia natura
meramente sollecitatoria.
In ogni caso, poiché la Regione Puglia ha una propria legge
regionale che disciplina il tema del prezziario regionale, il
Tribunale chiarisce che, in base a tale normativa (art. 13 della
legge regionale n. 13/2001), l’aggiornamento annuale del prezziario
da parte della Regione è comunque obbligatorio e che tale
prezziario deve essere utilizzato dalle stazioni appaltanti come
base per i computi estimativi dei progetti da porre in gara.
Nel caso di specie, dunque, la stazione appaltante ha violato la
norma nazionale e regionale, in quanto, pur essendo disponibile il
prezziario regionale aggiornato al 2006, ha invece continuato a
fare riferimento al prezziario del 2002, contenente prezzi
inferiori del 30-35% rispetto a quelli del nuovo prezziario.
A parere del Giudice amministrativo, l’eventuale scelta
dell’amministrazione di porre a base di gara prezzi inferiori a
quelli del prezziario vigente deve essere comunque adeguatamente
motivata: al riguardo, non sarebbe assolutamente sufficiente, ma
anzi del tutto incongrua, una motivazione basata sulla necessità di
evitare eccessivi ribassi.
Infatti, premesso che tale finalità appare perseguita dalla
normativa vigente attraverso altri istituti, quali la verifica
dell’anomalia delle offerte ed il potere dell’amministrazione di
non procedere ad aggiudicazione laddove il prezzo offerto non
appaia conveniente, l’utilizzo di un prezziario non aggiornato,
lungi dall’evitare eccessivi ribassi, al contrario, costringe i
concorrenti proprio a formulare offerte in concreto anormalmente
basse rispetto alla realtà di mercato. Inoltre, la funzionalità di
certi meccanismi a tutela della formulazione di ribassi adeguati e
seri, quali la valutazione dell’anomalia, è garantita proprio dal
fatto che a base di gara sia posto un progetto ben fatto e
correttamente stimato in termini economici. Soltanto così si
consente ai concorrenti di formulare adeguatamente la propria
offerta e di attuare una seria ed oggettiva concorrenza nel mercato
dei lavori pubblici.
Fonte: www.ance.it
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