FIRMATO UN NUOVO DECRETO

07/11/2007

Il ministro del Lavoro Cesare Damiano ha firmato il 25 ottobre scorso il decreto che estende l’obbligo del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) a tutti i settori di attività, dopo la sperimentazione in agricoltura e nell’edilizia.
Il nuovo decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è composto da 10 articoli e da un allegato che troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il DURC è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.

Il DURC è rilasciato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
Per settore dell’edilizia vengono indicati i criteri per l’individuazione delle Casse edili che possono rilasciare il DURC ed è precisato che è necessario che siano costituite da una o più associazioni di datori di lavoro o sindacati, stipulanti il contratto collettivo nazionale, e che siano comparativamente, e da entrambe le parti, più rappresentative sul piano nazionale; ciò consentirà la soluzione del problema del rilascio del DURC da parte delle cosiddette casse edili “anomale” ovvero quelle costituite da associazioni sindacali e datoriali non aventi una diffusione ed ampiezza d’azione che ne possano attestare solidità e reale affidabilità in relazione alla delicata funzione di certificazione demandata.
In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all’emanazione del decreto, gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti .

Il DURC, che attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili, deve contenere:
  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
  • l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
  • la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
  • la data di rilascio del documento;
  • il nominativo del responsabile del procedimento.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC ha validità mensile mentre soltanto nel settore degli appalti privati di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale.
Per ultimo, con l’articolo 9 recante “Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC” viene precisato il rilascio del DURC è condizionato oltre che dalla regolarità dei contributi Inps e Inail anche dalla mancanza di violazioni da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al Decreto stesso, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi; il citato Allegato A contiene il periodo di non rilascio del DURC in funzione di violazioni riferite a particolari disposizioni di legge.

A cura di Paolo Oreto


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