Il ministro del Lavoro Cesare Damiano ha firmato il 25 ottobre
scorso il
decreto che
estende l’obbligo del Documento
unico di regolarità contributiva (DURC) a tutti i settori di
attività, dopo la sperimentazione in agricoltura e
nell’edilizia.
Il nuovo decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale è composto da 10 articoli e da un allegato che troveranno
applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Il DURC è richiesto ai datori di lavoro ai fini della
fruizione
dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della
fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina
comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre
richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito
delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e
nei lavori privati dell’edilizia.
Il DURC è
rilasciato dall’Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS)
e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita
convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
Per settore dell’edilizia vengono indicati i criteri per
l’individuazione delle Casse edili che possono rilasciare il DURC
ed è precisato che è necessario che siano costituite da una o più
associazioni di datori di lavoro o sindacati, stipulanti il
contratto collettivo nazionale, e che siano comparativamente, e da
entrambe le parti, più rappresentative sul piano nazionale; ciò
consentirà la soluzione del problema del rilascio del DURC da parte
delle cosiddette casse edili “anomale” ovvero quelle costituite da
associazioni sindacali e datoriali non aventi una diffusione ed
ampiezza d’azione che ne possano attestare solidità e reale
affidabilità in relazione alla delicata funzione di certificazione
demandata.
In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro
mesi successivi all’emanazione del decreto, gli enti bilaterali di
cui all’articolo 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei
datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto
collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte,
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono
rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti
di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti .
Il DURC, che attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli
Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la
regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili, deve contenere:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità
operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle
Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità
contributiva con indicazione della motivazione o della specifica
scopertura;
- la data di effettuazione della verifica di regolarità
contributiva;
- la data di rilascio del documento;
- il nominativo del responsabile del procedimento.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive
il
DURC ha validità mensile mentre soltanto nel settore
degli
appalti privati di cui all’articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche,
il
DURC ha validità trimestrale.
Per ultimo, con l’articolo 9 recante “Irregolarità in materia di
tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del
DURC” viene precisato il
rilascio del DURC è condizionato
oltre che dalla regolarità dei contributi Inps e Inail anche dalla
mancanza di violazioni da parte del datore di lavoro o del
dirigente responsabile, delle disposizioni penali e
amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro
indicate nell’allegato A al Decreto stesso, accertata con
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi; il
citato Allegato A contiene il periodo di non rilascio del DURC in
funzione di violazioni riferite a particolari disposizioni di
legge.
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