Nessuna risposta positiva sull’
atto di segnalazione
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 25 ottobre scorso al governo e dal
parlamento che era intervenuto sul problema legato all’articolo 114
del disegno di legge relativo alla Finanziaria 2008 con cui vengono
soppressi gli arbitrati e viene, quindi cancellato un istituto
previsto non soltanto all’articolo 241 del Codice dei contratti di
cui al D.Lgs. n. 163/2006 ma anche nelle due direttive CEE 2004/17
e 2004/18.
La Commissione bilancio del Senato non approva gli emendamenti che
avrebbero consentito la modifica del testo dell’articolo 114, così
come predisposto dal governo ed anzi aggiunge ai 4 commi con cui,
di fatto, vengono cancellati gli arbitrati, un ulteriore comma e
precisamenete il 4-bis che contiene una modifica della norma
sull’accordo bonario di cui all’articolo 240 del D.Lgs. n.
163/2006; il testo del comma 4-bis è il seguente:
4-bis. Al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all’articolo 240, dopo il comma
15 è aggiunto il seguente: “15-bis. Qualora i termini di cui al
comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli
adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della
commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a
titolo di danni erariali, e la seconda perde qualsivoglia diritto
al compenso di cui al comma 10”.
Nulla ancora è definitivo ma se il nuovo comma sarà approvato e se
l’articolo 114 passerà in questa nuova versione anche alla Camera,
oltre alla cancellazione dell’istituto dell’arbitrato si
aggiungerebbe una grande responsabilità sia per il responsabile del
procedimento e sulla commissione prevista al comma 5 dell’articolo
240 del Codice; il responsabile del procedimento dovrebbe
rispondere sia sul piano disciplinare sia di danno erariale nel
caso in cui non abbia svolto le funzioni assegnate dall’articolo
240 del Codice entro i termini previsti nei vari commi del citato
articolo mentre la commissione di cui al citato comma 5 che ha
l’onere di formulare la proposta di accordo entro 90 giorni dalla
apposizione dell’ultima delle riserve, perderebbe il diritto a
qualsivoglia compenso..
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