Per una estesa consuetudine, molte stazioni appaltanti persistono
ancora nel mettere a base di gara progetti, i cui prezzi non
risultano aggiornati all’anno in corso, con evidenti conseguenze
pregiudizievoli, sul piano della concorrenza, per la categoria dei
costruttori.
In seguito alle segnalazioni provenienti dalle imprese associate,
l’ANCE e, talvolta, singolarmente, qualche Associazione del nostro
sistema, si sono attivate anche presso l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affinché, a
livello generale, impartisca direttive mirate ad assicurare
comportamenti legittimi da parte delle stazioni appaltanti che, in
alcuni casi, hanno addirittura annullato d’ufficio propri bandi
fondati su prezziari non aggiornati.
All’Autorità per la vigilanza l’ANCE ha chiesto, in particolare, di
valutare l’opportunità di fornire precise indicazioni alle stazioni
appaltanti, in ordine al rigoroso rispetto delle vigenti
disposizioni in materia, anche in ragione della finalità di
perseguire appieno il pubblico interesse, considerate le
controindicazioni, spesso insanabili, determinate da un importo a
base d’asta sottostimato.
Con riferimento a quanto sopra premesso, l’Autorità con l’allegato
parere n. 41, depositato presso la segreteria del Consiglio lo
scorso 23 ottobre, si è espressa sulla “istanza di parere”
presentata da una nostra Associazione territoriale, in ordine alla
controversia sorta sul prezziario che un Comune della propria area
ha preso a riferimento per la gara d’appalto dei lavori da
realizzare in un edificio scolastico.
Il Comune in questione ha pubblicato, all’inizio del 2007, il bando
di gara relativo a detti lavori da aggiudicarsi al prezzo più
basso, sulla base di due prezziari risalenti rispettivamente
all’anno 2001 (della Regione di appartenenza) e all’anno 2002
(della Regione Lazio), non essendo dotato di un proprio
prezziario.
L’Associazione in parola, nel suo esposto all’Autorità, in primo
luogo pone in evidenza che il Comune in questione non solo non ha
utilizzato il prezziario regionale del 2007 (approvato il 29
dicembre 2006) ma non ha neppure tenuto conto del precedente
prezziario regionale del 2004; in secondo luogo pone l’accento sul
fatto che il differenziale dei prezzi applicati alla gara in
questione è pari a circa il 30% rispetto a quelli del 2007 e che,
anche tenendo conto del ribasso formulato dagli offerenti, il
Comune appaltante non è tutelato circa la corretta esecuzione delle
opere.
In sede di istruttoria procedimentale, il Comune interessato ha
giustificato il mancato utilizzo di detto prezziario-2007 poiché,
alla data di approvazione dello stesso (29 dicembre 2006), il
progetto esecutivo era stato già approvato (18 dicembre 2006);
conseguentemente, ha ritenuto di poter applicare la disposizione di
cui all’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006,
in base alla quale i prezziari decaduti il 31 dicembre di ogni anno
possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell’anno successivo, limitatamente ai progetti a base di gara
approvati entro questa data.
Come è noto, la citata disposizione prevede testualmente che:
- le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i
propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano
stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a
particolari condizioni di mercato;
- i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data.
Nel caso in questione, il Comune appaltante, non essendo dotato di
un proprio prezziario, si è attenuto come anzidetto al
prezziario-2001 della propria Regione e al prezziario-2002 della
Regione Lazio, non considerando, come anzidetto, i prezziari
regionali del 2004 e del 2007.
Secondo l’Autorità, atteso che il progetto esecutivo era stato
approvato prima dell’approvazione del prezziario-2007, una corretta
applicazione della citata disposizione del decreto n. 163 (validità
transitoria di un prezziario scaduto) avrebbe comportato almeno
l’utilizzo del precedente prezziario-2004, previa verifica della
sua congruità. L’Autorità osserva, infatti, che l’utilizzo di
prezziari non può prescindere, per il rispetto dei basilari
principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica
sostanziale della loro congruità in relazione alle condizioni di
mercato.
Pertanto, ad avviso dell’Autorità, la tesi esposta dal Comune
appaltante - secondo la quale “una pur giusta previsione della
revisione dei prezzi progettuali comporterebbe il dilazionamento
nel tempo dei lavori con grave pregiudizio per la sicurezza degli
alunni” dell’edificio scolastico oggetto dei lavori - contrasta con
la contestuale esigenza, che deve riconoscersi alle stazioni
appaltanti, di individuare un appaltatore che abbia presentato
un’offerta seria e remunerativa, al fine di evitare riserve in
corso d’opera.
In conclusione, l’Autorità ritiene che, nei limiti delle suddette
motivazioni, non è conforme all’articolo 133, comma 8, del decreto
n. 163 l’utilizzo in una gara d’appalto di prezziari antecedenti a
quelli di più recente approvazione.
Riguardo all’argomento trattato, si ritiene utile ed opportuno
rimandare anche alle interessanti sentenze espresse da due
Tribunali Amministrativi Regionali rispettivamente in sede
cautelare (Tar Sicilia, sezione di Catania) e nel merito (Tar
Puglia, sezione di Lecce) che costituiscono un valido precedente
per indurre tutti gli operatori del settore a contestare
fondatamente quei bandi di gara, i cui progetti siano stati redatti
utilizzando prezziari non aggiornati.
Fonte:
www.ance.it
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