L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/E del 16 febbraio
scorso, torna sull'argomento dell'agevolazione prima casa,
relativa alle aree di pertinenza, già precedentemente affrontato
con la circolare 38/E del 12 agosto 2005.
E' possibile estendere l'agevolazione prima casa anche alle
“aree scoperte” di pertinenza soltanto a condizione che le
stesse aree siano “graffate” al bene principale e cioè che
siano censite al catasto urbano unitamente al bene stesso.
In mancanza di tale requisito le aree in questione non possono
essere considerate, ai fini dell'agevolazione prima casa,
“pertinenza” di un fabbricato urbano, anche se destinate al
servizio dello stesso.
Il criterio della “graffatura” adottato dalla Agenzia delle entrate
per definire come pertinenza di un fabbricato l'area scoperta è
diverso dal criterio utilizzato per definire come pertinenza le
cantine (categoria C/2), le autorimesse (categoria C/6) e le
tettoie e posti auto (categoria C/7) ed infatti per quest'ultimi,
ovviamente, non occorre nessuna “graffatura” ma per ottenere
l'agevolazione prima casa, relativamente agli stessi, viene posto
soltanto un limite quantitativo individuato in non più di una unità
classificata nelle precedenti categorie.
In verità vale la pena precisare la “graffatura”, nel caso di aree,
non incide sulla sussistenza del rapporto di pertinenzialità ma
semplicemente lo certifica senza, tuttavia escludere che tra due
beni non “graffati” possa, comunque sussistere una relazione di
pertinenza.
La “graffatura” è un elemento cartografico mentre la
pertinenzialità, così come è possibile rilevare nell'articolo 817
del Codice civile, è, invece, il rapporto che lega un bene
secondario ad un bene principale in ragione della destinazione del
primo a essere elemento di ornamento o di servizio dell'altro.
© Riproduzione riservata