Sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 3 novembre scorso è stato
pubblicato il
decreto del Ministero dell’Interno 22/10/2007
recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione
di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice
elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili,
industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”.
Il decreto in argomento è composto da
6 articoli e da un
allegato. Il decreto indica i
criteri di sicurezza contro i
rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni
terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati
a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e
si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi
potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW
a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali,
commerciali e di servizi.
Le disposizioni dettate dal decreto non si applicano ad
installazioni inserite in processi di produzione industriale,
installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali
idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate
al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione di gruppi
elettrogeni in tali ambiti, le disposizioni del decreto stesso
possono costituire utili criteri di riferimento.
Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto,
in regola con la previgente normativa, non è richiesto alcun
adeguamento.
Nel decreto viene precisato che ai fini della prevenzione degli
incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di
sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, gli
impianti devono essere realizzati in modo da:
- evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;
- limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone
ed ai beni;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati è
stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata
al decreto stesso; la regola tecnica, dopo un articolo in cui
vengono chiariti i termini, le definizioni e le tolleranze
dimensionali, contiene nei successivi articoli utili indicazioni
relative a:
- luoghi di installazione dei gruppi;
-
- all'aperto;
- in locali esterni;
- in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in
locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.
- marcatura CE
- alimentazione dei motori
- sistemi di scarico dei gas combusti
- protezione delle tubazioni
- mezzi di estinzione portatili
- segnaletica di sicurezza
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