Con la Circolare n. 12 dell’8 novembre scorso, l’Agenzia fornisce
alcuni chiarimenti operativi in merito all’invio telematico delle
comunicazioni di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia
dei mutui. Tale modalità di trasmissione agli Uffici provinciali
dell’Agenzia da parte delle banche, delle società finanziarie e
degli enti di previdenza, già prevista dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del Territorio in data 9 ottobre 2007
(pubblicato nella G.U. del 13 ottobre u.s.), a decorrere dal 5
novembre 2007, è stata attivata in via sperimentale e facoltativa.
Dal 1° marzo 2008 diventerà obbligatoria. In particolare nella
suddetta circolare sono regolamentati i seguenti aspetti:
- attività propedeutiche che il soggetto creditore deve
svolgere ai fini della verifica, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia
competente, sulla effettiva provenienza della comunicazione (nomina
dei “soggetti legittimati” e dei “soggetti abilitati” alla
sottoscrizione ovvero alla trasmissione della comunicazione);
- contenuto delle comunicazioni (secondo quanto indicato
nelle specifiche tecniche di cui all’allegato “A” del Provvedimento
9 ottobre 2007);
- trasmissione e ricezione delle comunicazioni (una volta
predisposta la comunicazione, il soggetto abilitato provvede ad
effettuare l’invio secondo le modalità tecniche previste
nell’allegato al provvedimento citato);
- esame delle comunicazioni (l’Ufficio provvede
giornalmente a verificare le comunicazioni telematiche inviate e,
nel caso di esito positivo dei controlli, le comunicazioni stesse
vengono inserite nell’apposito registro per le cancellazioni delle
relative ipoteche).
Fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’invio
telematico, le suddette comunicazioni possono essere presentate su
supporto informatico, secondo quanto previsto nelle specifiche
tecniche contenute nell’allegato “A” al provvedimento del 25 maggio
2007.
a cura di Ufficio stampa Agenzia del
Territorio
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