L’
Agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 325/E del
12 novembre scorso risponde ad una direzione regionale in
riferimento ad un quesito posto dalla stessa in merito gli
adempimenti da porre in essere al fine di fruire della
detrazione del 36% delle spese sostenute per l’esecuzione di
interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 1, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare, la Direzione regionale aveva chiesto di conoscere
se, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale in
argomento, era possibile sostituire la DIA (Denuncio inizio
attività) con una autocertificazione del contribuente, in tutti
quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati
interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA.
La Direzione centrale, nel precisare che in linea generale, per
poter fruire della detrazione del 36%, è necessario
inviare
prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, l’
apposita
comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara,
allegato alla stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a),
del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia
della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di
inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia.
Sembrerebbe, quindi, che la dichiarazione di inizio dei lavori non
sia necessaria nei casi in cui le norme locali non prevedano alcun
tutolo abilitativi per la realizzazione degli interveti per i quali
viene chiesta la detrazione del 36%. E sembra, dunque, che, nel
caso in esame, alla comunicazione da inviare, per raccomandata, al
Centro operativo di Pescara, non sia necessario aggiungere
allegati.
Ovviamente, però, la risoluzione precisa che l’Amministrazione può
effettuare
controlli finalizzati a verificare la spettanza
dell’agevolazione richiesta ed, in particolare, può verificare
la consistenza degli interventi realizzati per accertare che i
medesimi rientrino tra quelli agevolabili (per quanto concerne i
lavori eseguiti su singole unità immobiliari, deve trattarsi di
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia).
In relazione, poi, all’eventualità di dover fornire, in sede di
controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, nel caso
in cui non sia necessario alcun titolo abilitativo, il contribuente
può redigere una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la
cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Nella
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il
contribuente potrà
evidenziare la data di inizio dei lavori ed
attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione
edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla
normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun
titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia
vigente.
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