Con sentenza n. 22660/2007 la
Cassazione ha respinto il
ricorso presentato da un ingegnere che si è visto revocare un
incarico a causa di una condanna penale per corruzione.
Il professionista ha, infatti, ricevuto da una società committente
una serie di incarichi per la realizzazione di un centro
residenziale che gli sono stati successivamente revocati dalla
società stessa in quanto è venuta a conoscenza della condanna
penale e, soprattutto, delle motivazioni di quella condanna.
L’ingegnere ha, quindi, contestato la revoca e chiesto il
risarcimento per mancato guadagno (o, nel caso di esito negativo,
del compenso per l’attività svolta fino al momento della revoca),
in quanto la società era perfettamente conscia, prima di affidargli
i lavori, che su di lui pendevano specifiche accuse e che erano
accuse estranee al presente incarico.
La Cassazione, invece, ha respinto il ricorso poiché con la
condanna si è
incrinato il rapporto di fiducia che deve
sussistere necessariamente in un rapporto di lavoro autonomo,
soprattutto se di elevato livello professionale e se, come in
questo caso, non viene fornita “una sufficiente garanzia di
affidabilità nello svolgimento di un’attività professionale che
aveva contenuto anche gestionale e di rapporti qualificati con
terzi”.
In relazione, poi, alla conoscenza da parte della società delle
accuse, la Cassazione specifica che, il fatto che la notizia sia
stata pubblicata sui giornali, non dà la certezza dei fatti
contestati in quanto sono semplici ipotesi che assumono validità
solo dopo la lettura delle motivazioni della condanna.
Questo comportamento di attesa da parte della società nei confronti
del professionista non è stato considerato, quindi, da condannare e
non si può ritorcere “a danno della società committente che lo
abbia adottato”.
In conclusione, quindi, reputando il recesso giustificato, la
Cassazione ha respinto pure la richiesta del pagamento del compenso
minimo garantito decretando che un’impresa, nel caso di condanne
penali, può revocare l’incarico conferito al professionista senza
dover corrispondere la parcella.
© Riproduzione riservata