Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
ottava sezione di Napoli, con una
sentenza depositata il 30
ottobre scorso ha accolto il ricorso che un’impresa aveva
presentato nei confronti di un’amministrazione comunale
sull'
illegittimità dell'esclusione di un concorrente da una gara
d'appalto per aver utilizzato la procedura dell'avvalimento non
prevista dal bando di gara.
I giudici del Tar con la sentenza sopraindicata si sono pronunciati
definendo illegittima l'esclusione di un concorrente da una gara
d'appalto per aver utilizzato la procedura dell'avvalimento non
prevista dal bando di gara.
I giudici, nella sentenza hanno precisato che la
potestà di
avvilimento costituisce un
principio di fonte
comunitaria non limitato al solo settore degli appalti di
servizi, ma di portata generale.
L'istituto dell'avvalimento, infatti, è stato dapprima
generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva
unificata n. 18/2004 (art. 47, paragrafo 2, nonché art. 48,
paragrafo 3) ed oggi disciplinato nel nostro ordinamento dall'art.
49 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163).
Ne consegue, pertanto, che l'
assenza nel bando di gara di una
specifica disposizione che ammette l'utilizzazione di requisiti di
terzi è irrilevante, poiché il fondamento comunitario del
principio in parola e la sua estensione generale impone
l'integrazione ex lege del bando stesso.
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