Il
Ministero del Lavoro, con la
circolare 14 novembre
2007, n. 24 fornisce ulteriori chiarimenti sulle norme di
diretta attuazione della legge n. 123/2007 e chiarisce alcuni
aspetti controversi della precedente circolare protocollo n. 10797
del 22 agosto scorso.
In particolare la circolare precisa che la sospensione dei lavori a
causa delle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza si
applica anche ai cantieri edili.
Nella circolare viene, anche, sottolineato, ferme restando le
previsioni dell’articolo 36-bis del decreto legge n. 223/2006
convertito nella legge n. 248/2006, il legame di forte continuità
con l’articolo 5 della legge n. 123/2007 e premettendo che entrambe
le disposizioni sono volte a coniugare i principi di sicurezza e di
regolarità del rapporto di lavoro, viene precisato che l’elemento
innovativo introdotto dall’articolo 5 della legge n. 123/2007,
rappresentato dal presupposto delle “gravi e reiterate violazioni
in materia di sicurezza”, non fa altro che rafforzare l’efficacia
dello strumento interdittivo con la conseguenza che l’unità
imprenditoriale già interpretata nel senso di unità produttiva non
può ricomprendere anche le aziende operanti nel settore edile.
La circolare, quindi, dopo avere fatte proprie le precisazioni che
il sottosegretario al Lavoro
Antonio Montanino aveva
manifestato, con un proprio comunicato, subito dopo l’emanazione
della circolare del 22 agosto, chiarisce anche alcuni aspetti
relativi a:
- discrezionalità del provvedimento di sospensione;
- strumentalità dell’accertamento delle violazioni in materia di
sicurezza;
- natura della “sanzione amministrativa aggiuntiva” ;
- individuazione delle sanzioni amministrative complessivamente
irrogate;
- modificazioni al D.Lgs. n. 626/1994 in materia di appalti;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e documento di
valutazione dei rischi;
- tessera di riconoscimento del personale impegnato in
appalti;
- modifiche al comma 1196 della legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007);
- applicazione della diffida da parte del personale
amministrativo degli Istituti previdenziali
Ricordiamo che il sottosegretario Montanino, nel suo comunicato
dello scorso mese di agosto, aveva precisato che l’articolo 36 bis
del decreto legge n. 223/2006 si applica soltanto per le parti non
modificate dall’articolo 5 della legge n. 123/2007 superando
l’interpretazione che la sibillina e precedente circolare del
ministero aveva dato con la precisazione che l’articolo 5 avrebbe
trovato applicazione in tutte le attività imprenditoriali che
“esulano dal campo di applicazione dell’articolo 36 bis del decreto
legge n. 223/2006 e quindi al di fuori dell’ambito
dell’edilizia”.
Per quanto concerne la tessera di riconoscimento del personale
impiegato negli appalto, la circolare in argomento precisa che
l’articolo 6 della legge n. 123/2007 introduce, anche per i datori
di lavoro operanti in attività non edili, l’obbligo di munire il
personale occupato nell’ambito degli appalti e subappalto, a
decorrere dall’1 settembre 2007, di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza la
tessera di riconoscimento e medesimo obbligo fa capo ai lavoratori
autonomi che operano nell’ambito dell’appalto, i quali sono tenuti
a provvedervi per proprio conto.
In via alternativa, i soli datori di lavori che occupano meno di
dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di esporre la
tessera “mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla
Direzione provinciale del lavori territorialmente competente da
tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori”. ”.
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