NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

16/11/2007

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 14 novembre 2007, n. 24 fornisce ulteriori chiarimenti sulle norme di diretta attuazione della legge n. 123/2007 e chiarisce alcuni aspetti controversi della precedente circolare protocollo n. 10797 del 22 agosto scorso.
In particolare la circolare precisa che la sospensione dei lavori a causa delle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza si applica anche ai cantieri edili.
Nella circolare viene, anche, sottolineato, ferme restando le previsioni dell’articolo 36-bis del decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, il legame di forte continuità con l’articolo 5 della legge n. 123/2007 e premettendo che entrambe le disposizioni sono volte a coniugare i principi di sicurezza e di regolarità del rapporto di lavoro, viene precisato che l’elemento innovativo introdotto dall’articolo 5 della legge n. 123/2007, rappresentato dal presupposto delle “gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza”, non fa altro che rafforzare l’efficacia dello strumento interdittivo con la conseguenza che l’unità imprenditoriale già interpretata nel senso di unità produttiva non può ricomprendere anche le aziende operanti nel settore edile.

La circolare, quindi, dopo avere fatte proprie le precisazioni che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montanino aveva manifestato, con un proprio comunicato, subito dopo l’emanazione della circolare del 22 agosto, chiarisce anche alcuni aspetti relativi a:
  • discrezionalità del provvedimento di sospensione;
  • strumentalità dell’accertamento delle violazioni in materia di sicurezza;
  • natura della “sanzione amministrativa aggiuntiva” ;
  • individuazione delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate;
  • modificazioni al D.Lgs. n. 626/1994 in materia di appalti;
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e documento di valutazione dei rischi;
  • tessera di riconoscimento del personale impegnato in appalti;
  • modifiche al comma 1196 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);
  • applicazione della diffida da parte del personale amministrativo degli Istituti previdenziali
Ricordiamo che il sottosegretario Montanino, nel suo comunicato dello scorso mese di agosto, aveva precisato che l’articolo 36 bis del decreto legge n. 223/2006 si applica soltanto per le parti non modificate dall’articolo 5 della legge n. 123/2007 superando l’interpretazione che la sibillina e precedente circolare del ministero aveva dato con la precisazione che l’articolo 5 avrebbe trovato applicazione in tutte le attività imprenditoriali che “esulano dal campo di applicazione dell’articolo 36 bis del decreto legge n. 223/2006 e quindi al di fuori dell’ambito dell’edilizia”.

Per quanto concerne la tessera di riconoscimento del personale impiegato negli appalto, la circolare in argomento precisa che l’articolo 6 della legge n. 123/2007 introduce, anche per i datori di lavoro operanti in attività non edili, l’obbligo di munire il personale occupato nell’ambito degli appalti e subappalto, a decorrere dall’1 settembre 2007, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento e medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nell’ambito dell’appalto, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
In via alternativa, i soli datori di lavori che occupano meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di esporre la tessera “mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavori territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”. ”.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata