La Commissione paritetica per le Casse edili con nota del 9
febbraio indirizzata a tutte le Casse edili fornisce
interessanti chiarimenti e risposte ai quesiti prospettati
da diverse casse edili con riferimento ai criteri relativi al Durc
contenuti nelle delibere del Comitato della bilateralità.
Con la nota viene precisato che:
- nei lavori privati il durc deve essere presentato per tutte le
imprese che intervengono nel cantiere e, quindi, anche dalle
eventuali imprese subappaltatrici;
- nelle opere pubbliche il durc si accompagna a tutte le fasi
dell'attività delle imprese precisando che per la partecipazione
alle gare è sufficiente l'autodichiarazione di regolarità
dell'impresa salvo che leggi regionali prevedano il durc anche per
la partecipazione alle gare;
- salvo che per i pagamenti dei SAL e degli stati finali delle
opere pubbliche, il durc riguarda la posizione di regolarità
dell'impresa verso le Casse Edili in tutto il territorio
nazionale;
- per i pagamenti relativi ai lavori pubblici sia per l'impresa
appaltatrice che per l'eventuale impresa subappaltatrice è
competente al rilascio del durc unicamente la Cassa edile del
territorio di esecuzione dei lavori;
- l'eventuale irregolarità dell'impresa subappaltatrice può essere
sanata attraverso l'intervento solidaristico dell'impresa
aggiudicataria.
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