REGOLAMENTO “NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI”

22/11/2007

L’applicazione delle disposizioni previste dal capo V della parte II del Testo Unico in Edilizia (D.P.R. 380/2001), recanti “Norme per la sicurezza degli impianti”, ha subito nel corso degli anni diverse proroghe che possiamo così riassumere:
  • I proroga: 1 luglio 2006, Legge 26 luglio 2005, n. 148, Art. 5-bis, comma 2
  • II proroga: fino alla data di entrata in vigore del “Regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti” e comunque non oltre il 1° gennaio 2007, Legge 12 luglio 20056 n. 228, Art. 1-quater, comma 1
  • III proroga: fino alla data di entrata in vigore del “Regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti” e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, Legge 26 febbraio 2007, n. 17, Art. 3. comma 1
Secondo quanto previsto dalla terza e ultima proroga ovvero dall’art. 3 comma 1 della Legge 26 febbraio 2007 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento saranno abrogati:
  • il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
  • gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
  • La legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata.
Cosa accadrebbe se entro la data del 31 dicembre 2007 non venisse emanato il “Regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti”?
Secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 1 del Codice civile, l’espressione usualmente utilizzata “comunque non oltre il 31 dicembre 2007” sta a significare che nel caso di non emanazione del Regolamento entreranno in vigore in maniera definitiva le disposizioni previste dal capo V della parte II del Testo Unico in Edilizia (D.P.R. 380/2001), recanti “Norme per la sicurezza degli impianti”.

Sono soggetti all’applicazione del D.P.R. 380/2001 i seguenti impianti:
  • a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
  • b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  • d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
  • e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
Legge 26 luglio 2005, n. 148, Art. 5-bis, comma 2
Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.
Legge 2 dicembre 2005, n. 248, Art. 11-quaterdecies comma 13 lettera a
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
  • a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
Legge 12 luglio 2006 n. 228, Art. 1-quater comma 1
Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, della Legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
Legge 26 febbraio 2007, n. 17, Art. 3. comma 1
Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.




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