Con la circolare n. 13 del 20 novembre 2007 viene ripreso e
confermato, a seguito di ulteriori e specifici approfondimenti,
l’orientamento già manifestato nella precedente circolare n. 5 del
2007, in merito alla non applicabilità del procedimento di
cancellazione delle ipoteche iscritte sui mutui immobiliari,
introdotto dall’art. 13, commi 8-sexies e seguenti, del D.L. 7/2007
(convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2007), in presenza
di iscrizioni ipotecarie frazionate, a garanzia di quote di mutuo -
anch’esso frazionato – oggetto di accollo.
Tali conclusioni sono la risultante di una serie di argomentazioni
esposte nella suddetta circolare che prendono spunto, anzitutto,
dal quadro normativo civilistico di riferimento.
Il frazionamento dell’ipoteca rappresenta, infatti, in sintesi, una
rinuncia, da parte del creditore ipotecario, al principio di
indivisibilità dell’ipoteca previsto dal codice civile, in forza
del quale la garanzia reale sussiste per intero su tutti i beni
vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
L’ipoteca, a seguito del frazionamento, perde quindi il carattere
di indivisibilità, ma non quello dell’unicità: non vi è una
suddivisione della garanzia ipotecaria in più formalità distinte -
aventi ciascuna una propria autonomia, oltre che sostanziale, anche
“iscrizionale” - ma soltanto una modificazione del carattere
inscindibile dell’ipoteca originaria, il cui grado e i cui effetti
restano inalterati dall’origine.
Essendo quindi la formalità di iscrizione unica, potrebbe parlarsi
di “cancellazione dell’ipoteca” solo a fronte dell’adempimento di
tutte le quote originate dal frazionamento. Del resto, la
pubblicità dell’evento “cancellazione di una quota” nei registri
immobiliari viene attuata mediante l’esecuzione di una annotazione
di “restrizione dei beni”.
Il procedimento semplificato di cancellazione “d’ufficio”
dell’ipoteca introdotto dal cosiddetto “decreto Bersani-bis” non si
ritiene quindi applicabile all’estinzione delle singole quote di
mutuo frazionato.
Comunicato Stampa Agenzia del Territorio
© Riproduzione riservata