Sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 di ieri 21 novembre è stata
pubblicata la circolare del Ministero delle Infrastrutture 16
novembre 2007, n. 2473 recante “
Affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura”.
La circolare, al fine di fornire uniformità ed omogeneità di
comportamenti, ha lo scopo di dare ai Provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche
indicazioni finalizzate a
chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di
appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli
incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla
valutazione delle offerte.
Nella circolare, dopo le necessarie premesse, vengono trattati
dettagliatamente i seguenti argomenti:
- la disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura;
- la disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura;
Per quanto concerne il primo dei due punti precedentemente elencati
viene precisato che fino all'entrata in vigore del Regolamento
generale previsto dall'art. 5 del Codice, alla disciplina relativa
agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura
continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, le
disposizioni contenute nel Titolo IV del DPR n. 554/1999,
secondo quanto disposto dall'art. 253, comma 3 del Codice con
alcune precisazioni e chiarimenti.
A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura relative ad
importi inferiori a 100.000 euro le
disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del DPR n. 554/1999
devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 91, comma 2,
del Codice come modificato dal DLGS n. 113/2007, che stabilisce
l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza; nella circolare
viene, anche, posta l’attenzione, sinteticamente, alle modalità
operative di applicazione dei principi precedentemente
individuati.
B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di
importo compreso fra 100.000 e le soglie di
applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui
all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si
applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per
quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la
pubblicità.
C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di
importo pari o superiore alle soglie di
applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui
all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si
applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per
quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la
pubblicità.
D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano le
disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del DPR n.
554/1999. Si sottolinea l'importanza di definire i requisiti minimi
per la partecipazione alle gare con osservanza di quanto previsto
all'art. 66 del DPR n. 554/1999.
Per quanto concerne la
disciplina per la valutazione delle
offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono invitate
a procedere all'individuazione dell'oggetto delle attività da
affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e disciplinari
di gara accurati e definiti. In analogia con quanto previsto nel
settore dei lavori dall'art. 71, comma 2, del DPR n. 554/1999 e
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto
del DPR n. 554/1999, la circolare suggerisce l'
opportunità,
in relazione alla natura della prestazione, di prevedere nel bando
di gara, in caso di procedura aperta, e nella lettera di invito, in
caso di procedura ristretta o negoziata, l'
obbligo per gli
offerenti di
avere preso visione del luogo ove si svolgerà il
lavoro oggetto della prestazione. Per quanto attiene alle
modalità di definizione dell'
importo stimato dell'appalto,
stante l'abolizione del principio dell'inderogabilità dei minimi
tariffari, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4
agosto 2006, n. 248, e dall'art. 92, comma 3, del Codice, come
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 27 luglio 2007, n. 113,
le stazioni appaltanti
possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe
di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente
ritenute adeguate. ”.
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