RECUPERO DEI SOTTOTETTI, DEI PORTICATI E DEI SEMINTERRATI

23/11/2007

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.164 del 19 novembre 2007 è stata pubblicata la legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 recante “Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e interventi esistenti edi aree pubbliche non autorizzate”.
La Legge indica in otto articoli le condizioni per il recupero, i limiti di applicazione e le modalità di intervento, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
La suddetta legge essendo stata dichiarata urgente è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

Il fine della legge enunciato all’articolo è quello di contenere il consumo di territorio e favorire l’adeguamento tecnologico ed ambientale per il contenimento dei consumi energetici.
La dizione “interventi esistenti e aree pubbliche non autorizzate” non deve far pensare ad una sorta di sanatoria incontrollata poiché l’articolo 2 statuisce chiaramente che alla data di approvazione della legge l’edificio oggetto di recupero abitativo deve essere destinato in tutto o in parte alla residenza o se realizzato abusivamente per fini diversi sia stato sanato preventivamente ai sensi delle Leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 o n. 326 del 2003.

Tra le condizioni di recupero, inserite all’articolo 4, è inserita quella relativa all’altezza media, che non deve essere inferiore ai 2,40 metri.
Viene, altresì, precisato che gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, se volti all’eventuale e successiva suddivisione in due o più unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.



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