Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n.164 del 19
novembre 2007 è stata pubblicata la
legge regionale 15 novembre
2007, n. 33 recante “
Recupero dei sottotetti, dei porticati,
dei locali seminterrati e interventi esistenti edi aree pubbliche
non autorizzate”.
La Legge indica in otto articoli le
condizioni per il
recupero, i limiti di applicazione e le modalità di intervento,
con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e
favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il
contenimento dei consumi energetici.
La suddetta legge essendo stata dichiarata urgente è entrata in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul bollettino
ufficiale della regione.
Il fine della legge enunciato all’articolo è quello di contenere il
consumo di territorio e favorire l’adeguamento tecnologico ed
ambientale per il contenimento dei consumi energetici.
La dizione “interventi esistenti e aree pubbliche non autorizzate”
non deve far pensare ad una sorta di sanatoria incontrollata poiché
l’articolo 2 statuisce chiaramente che alla data di approvazione
della legge l’edificio oggetto di recupero abitativo deve essere
destinato in tutto o in parte alla residenza o se realizzato
abusivamente per fini diversi sia stato sanato preventivamente ai
sensi delle Leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 o n. 326 del
2003.
Tra le condizioni di recupero, inserite all’articolo 4, è inserita
quella relativa all’altezza media, che non deve essere inferiore ai
2,40 metri.
Viene, altresì, precisato che gli interventi di recupero abitativo
dei sottotetti, se volti all’eventuale e successiva suddivisione in
due o più unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di
reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura
minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria
resa abitativa. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da
trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i
propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità
di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono
consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo
base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da
reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di
parcheggi da parte del comune.
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