Come già da noi annunciato lo scorso 13 febbraio, il Consiglio
di Stato nella seduta di Lunedì 6 febbraio, ha espresso parere
positivo sul codice unico degli appalti a condizione che vengano
stralciate alcune norme esorbitanti rispetto alla delega contenuta
dell'articolo 25 della legge n. 62/2005.
In particolare viene posto un energico stop alla deregulation nei
piccoli appalti ed il Consiglio di Stato ha bloccato il
tentativo del Governo di aumentare al massimo l'area dei lavori
sottratta alle procedure ordinarie d'appalto.
In particolare il dispositivo dopo una prima parte di
considerazioni generali passa all'esame di tutti gli articoli del
codice stesso.
Il Consiglio di Stato preliminarmente evidenzia la più ampia
portata della delega dell'art. 25, ulteriormente sottolineata dal
riferimento (contenuto nella lett. a del comma 1), ad un "unico
testo", terminologia che pur nella sua atecnicità chiarisce che non
ci si intende limitare ad una mera raccolta di norme preesistenti,
sia pure coordinate con le direttive: è l'intero settore degli
appalti - ma soltanto questo - che deve trovare in questa sede la
sua disciplina unitaria e coordinata.
A parere del Consiglio di Stato le disposizioni del Codice che
devono essere corrette possono essere riassunte nelle seguenti:
- Lavori in house (Art. 1) . Non ha senso la disposizione
che consente l'in house per la scelta del socio privato
nelle società miste ed anzi occorre porre l'attenzione sui rischi
che un'estensione dell'in house sl mercato delle opere possa
portare alla creazione di mercati "riservati" dei lavori
pubblici;
- Stato-Regioni (considerazioni generali e art. 3). La
potestà legislativa esclusiva sui pubblici lavori, forniture e
servizi "statali" viene riconosciuta allo Stato ma deve essere
definito l'ambito della competenza statale in relazione ad alcune
materie che l'art. 117, comma 2, della Costituzione attribuisce
alle Regioni;
- Autorità di vigilanza (Art. 6) Deve essere eliminata la
possibilità riconosciuta all'Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici di composizione delle controversie insorte tra stazioni
appaltanti ed operatori economici durante le procedure di gara, in
tempi ristretti e comunque non superiori a venti giorni e che le
modalità di svolgimento del procedimento siano individuate con
regolamento dell'Autorità in " quanto l'attribuzione di una
funzione del tutto nuova e para-contenziosa ad una autorità
indipendente richiede un espresso intervento del legislatore e non
è consentita in questa sede dal descritto contenuto della legge
delega.";
- Pubblicità dei bandi (Art. 66). Non trova alcuna
giustificazione ed appare, anzi, in contrasto con il principio
generale di semplificazione la previsione che meccanicamente
reintroduce, a livello di fonte legislativa (e non di regolamento),
la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui quotidiani. Essa
suscita, inoltre, perplessità anche sotto il profilo
dell'incremento dei costi e va pertanto espunta dal testo.
Peraltro, anche la contestuale pubblicazione sul sito informatico
dell'Osservatorio presso l'Autorità e su quello previsto dal d.m.
n. 20 del 2001 appare un appesantimento non del tutto
comprensibile. In via generale sarebbe comunque necessario attuare,
in questa sede, la previsione di cui all'art. 24 della legge n. 340
del 2000, disponendo l'abolizione della pubblicazione dei bandi
sulla Gazzetta Ufficiale e la loro pubblicazione su un unico sito
informatico, che dovrebbe essere individuato dallo stesso
Codice.
- Polizza del progettista (art. 111). Il comma 2 (di
carattere innovativo) demanda alla fonte regolamentare (nel
rispetto del comma 1 e nei limiti di compatibilità) la disciplina
delle garanzie dovute dai progettisti negli appalti di servizi e
forniture, stabilendo una soglia minima (un milione di euro) al di
sotto della quale non sono dovute garanzie. La norma pone obblighi
nuovi a carico dei professionisti incidendo sulle modalità di
esplicazione dell'attività professionale. Pur opportuna, la norma
appare quindi di dubbia compatibilità con i limiti della
delega.
- Licitazione privata semplificata (art. 123). L'articolo
(che modifica la licitazione privata semplificata in procedura
ristretta semplificata) fa registrare il raddoppio dell'importo
entro il quale è consentito il ricorso ad una licitazione privata
semplificata e la contestuale riduzione del numero dei partecipanti
unitamente ad altre modifiche non solo procedimentali. Si tratta di
modifiche che, al di fuori di quelle esclusivamente procedimentali,
non sembrano coerenti coi limiti della delega legislativa.
- Lavori in economia (art. 125). Le considerazioni generali
sull'aumento degli importi vanno ricondotte principalmente, anche
se non esclusivamente, all'ambito precettivo del presente articolo
che legittima procedure negoziate elementari (consultazione di
almeno cinque operatori economici) per lavori di importo pari o
superiore a quarantamila e fino a cinquecentomila euro. Si tratta
di metodica che, rispetto al valore degli importi, non ha una causa
legittimante normativa e che si rivela perfino perplessa per i
risvolti di utilizzo disinvolto ipotizzabile in determinate
condizioni ambientali. Ove si faccia riferimento ad enti di
dimensioni limitate, l'importo ora previsto sembra in sostanza
consentire un ricorso generalizzato alla trattativa privata con
pochi operatori. Più in generale, a prescindere dall'individuazione
in concreto della soglia, si dubita della legittimità di un
intervento normativo innovativo in tema di lavori in economia sulla
base di una delega di coordinamento e semplificazione.
Offerte anomale (art. 122). Va rilevato che la scelta di
mantenere l'esclusione automatica in esito alle operazioni di
individuazione della soglia di anomalia è stata ritenuta non
rispondente alla tendenza conformativa del diritto comunitario, che
propende nettamente per il mantenimento di un dialogo con le
imprese concorrenti così da consentire giustificazioni a corredo
dell'offerta anomala.
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