Recentemente la Regione Siciliana ha emanato la
legge regionale
21/08/2007 n. 20 con cui, tra l’altro, vengono, ancora una
volta, modificati i criteri di aggiudicazione degli appalti.
Tali criteri, rilevabili nell’articolo 21 della legge n. 109/1994
nel testo recepito con la legge regionale n. 7/2002, che in origine
erano identici a quelli della norma nazionale, con la ricerca delle
offerte anomale in misura del 10% delle offerte di maggiore
e del 10% di quelle di minore ribasso, hanno subito una prima
modifica con la la legge regionale 29/11/2005, n. 16 con cui veniva
cambiato il sistema di scelta delle offerte di maggiore e minore
ribasso da escludere aumentando la percentuale di tali offerte
dal 20% al 50% ma con ali diverse funzione di un
numero
da sorteggiare da 11 a 40.
La Regione Siciliana, non soddisfatta della prima modifica, ha
nuovamente cambiato, recentemente, con la legge regionale n.
20/2007, il criterio di aggiudicazione, aggiungendo al sistema di
cui alla precedente legge n. 16/2005 la somma o la sottrazione
dello scarto aritmetico in funzione del numero sorteggiato.
Orbene, in questa
corsa a modificare i criteri di
aggiudicazione, probabilmente non si è posta molta attenzione
che quest’ultima soluzione, in taluni casi (principalmente in
quelli con numero sorteggiato pari a 40), avrebbe generato
l’impossibilità di aggiudicare le gare e, quindi, un “bug”. Prassi
giuridica avrebbe voluto l’immediata modifica della legge per mezzo
di una nuova legge invece, la Regione ha emanato soltanto una
circolare in data
3/10/2007 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione n. 48 del 6/10/2007 in cui è precisato che
“
ove il decremento dello scarto aritmetico fra le offerte di
maggior ribasso rispetto alla media delle offerte rimaste dopo
l'esclusione fittizia del numero percentuale di offerte di minore e
maggiore ribasso, …., determini valori tali da non consentire
l'individuazione dell'offerta cui aggiudicare la gara, potrà essere
ripetuta immediatamente la procedura finalizzata alla
determinazione della media di riferimento di cui alla suddetta
norma”.
In allegato alcuni esempi nel caso di 10, 20, 30 e 40 imprese
partecipanti con i criteri nazionali e delle due leggi regionali n.
16/2005 e n. 20/2007.
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