E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 37 del 14/2/2006 il
Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 recante: " Attuazione della
direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel
settore pubblico".
Il decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei
documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle
pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto
pubblico.
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti e la
decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta
all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa
previsione di legge o di regolamento.
Sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo i seguenti
documenti:
a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti
istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di
diritto pubblico;
b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico
e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro
società controllate per l'adempimento di un compito di
radiodiffusione di servizio pubblico;
c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca
quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca,
comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati
della ricerca;
d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei,
biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo
e teatri;
e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli
articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del
lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di
certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi
provvedimenti attuativi;
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà
intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero
diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
Il titolare del dato predispone le licenze standard per il
riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma
elettronica, sui propri siti istituzionali ed i soggetti che
intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli
organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo
le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio
provvedimento.
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