Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 24 del 14 novembre
scorso ha integrato le istruzioni fornite dalla precedente nota
ministeriale n. 10797 del 22 agosto 2007 relativa all`applicazione
delle norme contenute nella legge n. 123/2007.
In particolare, le nuove indicazioni ministeriali riguardano il
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
di cui all’art. 5 della legge. n. 123/2007 che è stato esteso anche
alle imprese che operano nel settore edile.
Le precedenti istruzioni del Ministero, infatti, avevano escluso
dall’ambito di applicazione dello stesso art. 5 il comparto
dell’edilizia, poiché già destinatario del provvedimento ex art. 36
bis della legge n. 248/2006, la cui norma era stata
specificatamente fatta salva dalla citata legge n. 123/2007.
Il Dicastero, questa volta, è intervenuto per sottolineare che le
disposizioni dei due provvedimenti in realtà si integrano
reciprocamente, nel rispetto dei principi di sicurezza e regolarità
del rapporto di lavoro.
Le gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza, quindi,
sono l’elemento innovativo introdotto dall’art. 5 che, con
riferimento alla sospensione dell’attività imprenditoriale, come
già specificatamente chiarito nella lettera circolare del 22 agosto
scorso, deve interessare esclusivamente la singola unità produttiva
rispetto alla quale devono essere verificati i presupposti di
applicazione del provvedimento e circoscritti gli effetti
sospensivi dello stesso, fermo restando quanto previsto in materia
di interdizione alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche, di cui
al secondo periodo del 1° comma del medesimo art. 5.
Riprendendo i contenuti della nota del 22 agosto è stata ribadita,
inoltre, la discrezionalità del provvedimento sospensivo; in
sostanza, nel caso in cui il provvedimento de quo comportasse una
situazione di imminente pericolo per i lavoratori o per i terzi,
ovvero comportasse un irrimediabile deterioramento degli impianti e
delle attrezzature di lavoro, questo non dovrà essere adottato o,
in alternativa, potrà essere differito nel tempo.
Analogamente, anche il rischio di compromettere un servizio
pubblico giustificherebbe la mancata adozione della sospensione, in
quanto pregiudicherebbe un diritto costituzionalmente garantito,
che solo un provvedimento sospensivo per gravi e reiterate
violazioni alla normativa della sicurezza, funzionale alla tutela
del primario diritto costituzionale alla salute ex art. 32 della
Costituzione, ne limiterebbe l’esercizio.
Per quel che concerne le competenze, oltre al personale
ispettivo della ASL, a cui è attribuita la funzione di vigilanza in
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi della legge n. 833/1978, viene riconosciuta la
legittimità ad adottare il provvedimento sospensivo anche al
personale ispettivo del Ministero del lavoro, ma limitatamente alle
materie individuate con il Dpcm n. 412/1997 che, si ricorda, ha
esteso l’attività di vigilanza esercitata dagli ispettori delle
Direzioni Provinciali del Lavoro al settore delle costruzioni
edili.
Quanto ai presupposti per la sospensione dell’attività, è stato
precisato che la reiterazione deve essere intesa come la
ripetizione di una condotta illecita “grave” nell’ultimo
quinquennio, escludendo le condotte antecedenti alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto.
Relativamente all’individuazione delle gravi violazioni, a
cui consegue l`applicazione del provvedimento interdittivo, la nota
ha specificato che si tratta di quelle violazioni che ledono i
principi fondamentali del sistema prevenzionale e che mettono a
repentaglio gli interessi dell`ordinamento.
Ad ogni buon conto, nel rispetto del principio di tassatività, il
Ministero si è riservato di definire un elenco esplicito di tali
gravi infrazioni.
L’art. 5 prevede, tra le altre condizioni, il pagamento di una
sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate. Al riguardo, nonostante
l’espressione letterale, il Ministero ha puntualizzato che non si
tratta di una sanzione amministrativa, ma semplicemente di un
onere economico accessorio che, se non pagato, comporterebbe
il protrarsi della sospensione, ma non la riscossione coattiva del
relativo importo.
Con riferimento all’esatta individuazione delle sanzioni
complessivamente irrogate, queste riguardano le sole ipotesi
richiamate dal comma 2, lett. a) dell’art. 5, ovvero le violazioni
connesse all’utilizzo di lavoratori in nero. In particolare, si
tratta della maxisanzione, dell’omessa istituzione ed esibizione
dei libri obbligatori, della mancata scritturazione del personale
sui libri obbligatori, della mancata denuncia di assunzione
all’Inail e al centro per l’impiego, dell’omessa consegna al
lavoratore della lettera di assunzione e del prospetto di paga.
Relativamente alla quantificazione dell’importo delle suddette
violazioni, devono essere presi in considerazione gli importi
relativi alle violazioni riportate nei verbali redatti dagli
accertatori, indipendentemente dal fatto che si debba adottare la
diffida obbligatoria o procedere alla contestazione dell’illecito
amministrativo. L’importo aggiuntivo, infatti, è meramente
strumentale all’adozione della revoca del provvedimento di
sospensione, senza peraltro avere una propria autonomia quale
distinta fattispecie sanzionatoria.
Tralasciando gli aspetti relativi alle modifiche al D.Lgs. n.
626/1994 in materia di appalti, la circolare ha spostato la propria
attenzione sulle problematiche connesse alla fruizione da parte del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del documento di
valutazione dei rischi e del registro degli infortuni. In tali
circostanze è stato richiamato l’obbligo normativo di rispettare il
segreto industriale e, comunque, in generale l’obbligo di
riservatezza a cui è tenuto il RLS in ordine ai processi lavorativi
dei quali viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni,
ai sensi dell’art. 9, co. 3 del D.Lgs. n. 626/1994.
Gli ultimi chiarimenti della nota sono stati indirizzati alle
modifiche apportate dall’art. 11 della legge n. 123/2007
all’art. 1, comma 1198 della legge n. 296/2006 che prevedeva la
sospensione per un anno delle verifiche ispettive nei confronti
delle imprese che avessero presentato domanda di emersione. Non
potendosi estendere tale previsione anche con riferimento alla
materia della sicurezza e salute dei lavoratori, ne è stata decisa
la totale soppressione, con conseguente esclusione della
possibilità concessa al datore di lavoro di usufruire del termine
annuale per la regolarizzazione delle carenze
prevenzionistiche.
Nessuna particolare novità, meritevole di un ulteriore
approfondimento, è scaturita dalla circolare in esame relativamente
all’obbligo di munire di apposita tessera di riconoscimento il
personale impiegato nell’ambito degli appalti e subappalti e
riguardo all’estensione della procedure di diffida anche al
personale amministrativo degli Istituti previdenziali.
Fonte: www.ance.it
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