L’
Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 347/E dello scorso 28 novembre
recante “Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.
212” ritorna sul problema del reverse charge, precisando che nel
caso in cui l’appaltatore non opera nel comparto dell’edilizia, e
più specificamente le prestazioni da esso rese non siano
riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F
della Tabella Atecofin 2004, non ricorrono i presupposti previsti
per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e,
pertanto, le fatture emesse dai soggetti sub appaltatori (e sub
fornitori) nei confronti dell’appaltatore, devono essere
assoggettate alle regole ordinarie previste per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito posto da
un società il cui oggetto principale era quello della
commercializzazione di aerogeneratori per la produzione di energia
eolica e che, non avendone i mezzi, intendeva affidare in
subappalto i lavori civili per la costruzione di un parco
eolico.
Ricostruiamo brevemente la problematica.
La società in questione, identificandosi con il codice 29.12.0
della tabella Atecofin 2004, che corrisponde all'attività di
"fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici", aveva
stipulato, in qualità di appaltatore, un contratto di appalto con
un’altra società per la fornitura e posa in opera di n. 24
aerogeneratori.
Il contratto d'appalto stipulato prevedeva espressamente che
l’appaltatore potesse subappaltare, mantenendone la responsabilità,
una o più attività previste nel contratto, ivi compresa la
realizzazione delle opere elettriche e dei lavori civili relativi
alla costruzione del parco eolico (strade, piazzole, lavori civili
per la sottostazione, fondazioni delle torri di sostegno delle
turbine eoliche etc.). In esecuzione di tale facoltà, l’appaltatore
ha stipulato, un contratto di subappalto con un’altra società per
la realizzazione di alcuni dei suddetti lavori.
L’appaltatore con l’istanza di interpello in questione e alla luce
delle novità fiscali introdotte dalla finanziaria 2007 in tema di
subappalto nel settore dell'edilizia, ha chiesto se alla
fattispecie descritta nell'istanza sia applicabile il meccanismo
del "
reverse charge", così come disciplinato
dall'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972.
L’Agenzia, con la
risoluzione 347/E, ha precisato
che,
nonostante le prestazioni descritte fossero
riconducibili al settore delle costruzioni e identificabili
all'interno delle attività di cui al codice F della tabella
Atecofin, in base a quanto dichiarato dalla società, la
stessa commercializza aerogeneratori per la produzione di energia
eolica ed è identificata con il codice 29.12.0 della tabella
Atecofin 2004 (Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi
idraulici), per queste ragioni, nel caso di specie non ricorrono i
presupposti previsti per l'applicazione del meccanismo
dell'inversione contabile e, pertanto, le fatture emesse dai
soggetti sub appaltatori (e sub fornitori) nei confronti
dell'appaltatore, dovranno essere assoggettate alle regole
ordinarie previste per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
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