Con sentenza n. 74/7/07 della
Commissione tributaria della
Regione Lazio si è decretato che le agevolazioni fiscali per
l’acquisto della prima casa possono spettare pure a chi possiede un
immobile nel comune di residenza e ne acquista un secondo nel
comune dove presta attività lavorativa prevalente.
Con questa sentenza la Ctr ha ribaltato la decisione dei giudici
provinciali che, invece, avevano respinto il ricorso presentato dal
contribuente: per godere delle agevolazioni, infatti, basterà
dimostrare che l’immobile acquistato nel comune dove si lavora è
avvenuto entro 18 mesi dal trasferimento, a prescindere dal cambio
di residenza.
La normativa, precisa inoltre la Ctr, prevede di applicare le
agevolazioni nel caso in cui si posseggano i requisiti di carattere
soggettivo e oggettivo, l’importante e che l’immobile venga
acquistato nel comune dove si presta attività lavorativa.
Nello specifico del fatto accaduto, l’Agenzia delle Entrate di
Albano Laziale aveva richiesto al contribuente il pagamento delle
imposte a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali di cui
aveva precedentemente usufruito, in quanto, nel termine dei 18
mesi, non era stato dimostrato il cambio di residenza. Il ricorso,
poi, era stato rifiutato perché secondo la commissione tributaria
provinciale di Roma il contribuente non era riuscito a dimostrare
il requisito lavorativo, contrariamente a quanto dichiarato dalla
Ctr secondo la quale: “Indipendentemente dal mancato trasferimento
della residenza sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dalla
lettera a) della nota II bis dell’articolo 1 della tariffa parte 1
allegata al dpr 131/86” ovvero si svolgere attività lavorativa nel
logo di acquisto dell’immobile.
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