Con il Decreto del Ministero dell'interno 29 dicembre 2005 recante
" Direttive per il superamento del regime del nulla osta
provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37" pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'1 febbraio 2006 e da noi anticipato nella notizia
del 2/2/2006, viene posto lo stop al nulla osta provvisorio
che consentiva di non tenere conto delle disposizioni vigenti.
Il decreto riguarda le attività industriali, i locali per le
caldaie a gas metano e le autorimesse oltre nove posti auto anche
in condominio esistenti al 31 dicembre 1984, per i quali era stato
richiesto il nullaosta per il cui adeguamento non era stata imposta
alcuna scadenza definitiva; a seguito del Decreto in argomento, gli
interessati alle citate attività per conseguire il certificato
definitivo di prevenzione incendi dovranno presentare ai Comandi
provinciali dei Vigili del Fuoco ,entro il mese di maggio 2009, un
regolare progetto comprensivo degli elaborati tecnici, sul modello
di quelli riportati nel decreto del Ministero degli Interni 4
maggio 1998.
Per le autorimesse e gli impianti per la produzione di calore
alimentati a gas il decreto 29 dicembre 2005 stabilisce che gli
adeguamenti devono essere effettuati rispettivamente secondo il
decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, ed il decreto
12 aprile 1996.
Il nullaosta antincendio veniva introdotto dall'articolo 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818 precisando che lo stesso era
un'autorizzazione provvisoria che concedeva ai soggetti tre anni di
tempo per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio della legge
26 luglio del 1965, n. 966.
Nel corso degli anni alcuni decreti hanno dettato dettagliate
regole per molte delle 97 attività sottoposte alla certificazione
di prevenzione incendi, ma per altre era stata semplicemente
prorogata la validità del nullaosta provvisorio.
Con il nuovo decreto è possibile, in attesa del sopralluogo dei
vigili del fuoco, avere un'autorizzazione provvisoria, presentando
una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
12/01/1998, n. 37.
La dichiarazione corredata da conformità dei lavori eseguiti al
progetto approvato, con la quale l'interessato attesta che sono
state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio e si impegna al rispetto di determinati obblighi ha una
validità veramente provvisoria ed infatti entro 45 giorni dalla sua
presentazione i Vigili del fuoco debbono esaminare la conformità
del progetto e tale scadenza è prorogabile fino a 90 giorni nei
casi complessi e previa comunicazione all'interessato.
La dichiarazione avrà validità soltanto nel periodo d'attesa del
sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco, che deve avvenire entro
novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale
termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque
giorni ed il rilascio del certificato di prevenzione incendi
definitivo avviene entro quindici giorni dalla data di
effettuazione del sopralluogo.
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