Una Stazione appaltante ha chiesto il parere dell’Autorità, per
risolvere una controversia insorta in sede di verifica del possesso
del requisito della regolarità contributiva di un concorrente
risultato secondo nella graduatoria dell’aggiudicazione di un
appalto.
Si tratta di un’ATI costituita da due imprese che, alla data di
scadenza della presentazione delle offerte, non sono risultate in
regola: la mandataria con i premi assicurativi INPS e INAIL, la
mandante con i contributi alla Cassa Edile.
Tali pendenze, benché successivamente sanate da entrambe le
imprese, non hanno evitato l’esclusione dalla gara dell’ATI in
questione: la mandante aveva ottenuto un nuovo DURC e la mandataria
aveva precisato che la sua irregolarità era dovuta ad un errore di
digitazione commesso nel corso del pagamento telematico, errore che
non le ha consentito di accreditare ad INPS ed INAIL le somme
dovute.
Come è noto, l’articolo 38, comma 1, lettera i), del d. lgs. n.
163/2006 prevede l’esclusione dalla partecipazione agli appalti dei
soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti.
L’Autorità, con l’allegato parere n. 102 dell’8 novembre 2007,
ritiene che il requisito della regolarità contributiva non solo è
indispensabile per la presentazione della domanda di
partecipazione, ovvero per la presentazione delle offerte in caso
di procedura aperta, ma deve essere posseduto fino al momento della
stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale
adempimento tardivo della relativa obbligazione.
D’altro canto, secondo l’Autorità, premesso che la citata norma
richiede la sussistenza di violazioni gravi definitivamente
accertate, la semplice menzione nel DURC dell’assenza della
regolarità contributiva non può determinare di per sé l’esclusione
dell’impresa risultata non in regola, dal momento che il DURC non
specifica nulla né in ordine alla gravità dell’adempimento né alla
definitività dell’accertamento.
Pertanto - atteso che per l’Autorità assume preminente rilevanza
l`attività di verifica che la Stazione appaltante deve svolgere,
anche in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità
dell’inadempimento, sia la definitività dell’accertamento e
considerato che tali elementi non risultano dal DURC – l’Autorità
ritiene che la Stazione appaltante, prima di procedere
all’esclusione di un’impresa, deve verificare sempre che la
violazione sia realmente grave e definitivamente accertata.
Fonte: www.ance.it
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