Con gli emendamenti alla
finanziaria 2008 ci sono grosse
novità in merito all’Irpef e, nello specifico riguardo gli
interventi di risparmio energetico effettuati sulle
strutture opache orizzontali già dal 2007.
Dal 2008 al 2010, infatti, la detrazione del 55% avrà nuove regole:
cambieranno la ripartizione delle detrazioni e la documentazione,
solo per alcuni interventi, che dovrà essere consegnata. Viene,
invece, confermata la detrazione per gli asili nido, viene
aumentata la soglia di spesa degli interessi passivi per
l’abitazione principale e viene prorogata la non concorrenza del
reddito da lavoro dipendente dei frontalieri nel reddito
complessivo fino ad un massimo di 8000 Euro.
Per quanto riguarda la
detrazione del 55% delle spese sostenute
per il risparmio energetico sull’involucro edilizio esistente,
o su parti di esso o su immobili singoli, prevista dal comma 345
della legge 296/06, nella pratica si corregge un errore commesso
nella Finanziaria 2007. Con la circolare 36 del 2006, infatti, si
sottolineava che il decreto attuativo del febbraio 2007 non dava
notizie circa le strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti) anche se nella Finanziaria venivano considerati tra
quelli per cui si poteva usufruire delle detrazioni. La consapevole
omissione del decreto, nella realtà, era scaturita da un errore
redazionale nella Tabella dei valori della trasmittanza delle
coperture e dei pavimenti che risultavano invertiti. Con il comma
17 del Finanziaria si introduce una nuova tabella di riferimento
retroattiva, ovvero valida dal 1 gennaio 2007, facendo salvi tutti
gli interventi sulle strutture opache orizzontali. In questo senso,
inoltre, si specifica che i contribuenti dovranno, comunque,
presentare telematicamente, o per raccomandata all’Enea, il
documento di ‘certificazione energetica’ dell’edificio entro il 28
febbraio 2008, mentre per coloro che hanno periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare non oltre 60 giorni dalla chiusura
del periodo d’imposta in corso al 31/12/2007.
La proroga delle detrazioni del 55% fino al 2010 dovrà fare
riferimento al comma 18 della Finanziaria che prevede una nuova
modalità di ripartizione delle detrazioni (potrà avvenire per quote
uguali in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, a
scelta del contribuente all’atto della prima detrazione) e che, per
gli interventi relativi alle finestre comprensivi di infissi in
singole unità immobiliari non viene più richiesta la certificazione
energetica.
Per quanto riguarda la ripartizione in quote, l’intento è quello
riservare al contribuente una massimizzazione del beneficio fiscale
soprattutto nei casi di in capienza dell’imposta lorda: con la
nuova norma, infatti, il contribuente, che prima poteva ripartire
le detrazione in tre quote con il rischio di perdere benefici, può
ripartire la stesa detrazione in dieci anni, non rimettendoci nulla
anzi ottenendo il maggior beneficio possibile. L’unico dubbio resta
se questa norma potrà essere utilizzata anche da chi ha eseguito
lavori nel 2007. Per quanto riguarda la certificazione energetica
per gli interventi sulle finestre, qualora non fosse previsto dalla
normativa locale tale documento, si dovrà fare riferimento
all’attestato di qualificazione energetica. .
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