Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 24 ottobre 2007 recante “
Documento unico di regolarità
contributiva.” Il decreto consta di 10 articoli e di un
allegato e che entrerà in vigore il prossimo 30 dicembre
Con l’articolo 1 vengono definiti i soggetti obbligati al possesso
del DURC che rientrano nelle seguenti due categorie:
- datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti
dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e
sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
- datori di lavoro e lavoratori autonomi nell'ambito delle
procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei
lavori privati dell'edilizia.
Nell’articolo 2 dedicato ai
soggetti tenuti al rilascio del
DURC viene precisato che il DURC è rilasciato dall’
INPS
e dall'
INAIL e, previa apposita convenzione con i predetti
Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria.
Per i datori di lavoro dell'
edilizia il DURC ovvero ogni
altra certificazione di regolarità contributiva sono rilasciati
anche, previa convenzione, dalle
Casse edili costituite da
una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro
stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per
ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Con l’articolo 3 viene precisato che il DURC deve essere
richiesto di norma con strumenti informatici dal consulente
del lavoro o, nell’ambito degli appalti pubblici, può essere
richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a
rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e
qualificazione delle aziende (SOA).
Il DURC che attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli
Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia,
anche la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili
deve
contenere:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità
operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle
Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità
contributiva con indicazione della motivazione o della specifica
scopertura;
- la data di effettuazione della verifica di regolarità
contributiva;
- la data di rilascio del documento;
- il nominativo del responsabile del procedimento.
La
regolarità contributiva è attestata dagli Istituti
previdenziali qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
- correntezza degli adempimenti mensili o, comunque,
periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati
dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto.
La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
- richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente
abbia espresso parere favorevole;
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni
legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il
credito.
La
regolarità contributiva nei confronti della
Cassa
edile sussiste in caso di:
- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti,
compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto
l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di
certificazione;
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun
operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore
a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente
abbia espresso parere favorevole.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive
il
DURC ha validità mensile. Nel solo settore degli
appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC
ha
validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
Infine nell’articolo 9 viene precisato che la
violazione, da
parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle
disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle
condizioni di lavoro indicate nell'
allegato A al
decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, è
causa ostativa al rilascio del
DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna
violazione prevista dallo stesso allegato.
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