Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 16
novembre, il
disegno di legge delega in materia di
contabilità ambientale risponde all'esigenza, fortemente
avvertita nel contesto internazionale, da "Agenda 21" in poi,
adottata a Rio de Janeiro nel 1992, di fornire una soluzione ai
problemi connessi alla sostenibilità ambientale delle politiche
nazionali di sviluppo, nella consapevolezza che questo possa
derivare soltanto da un'attenta ponderazione delle esigenze di
difesa delle risorse naturali, del territorio e dell'ambiente.
Grande rilevanza ha l'
introduzione della contabilità e del
bilancio ambientale nel contesto dei bilanci pubblici
statali, regionali e locali, il cui scopo è quello di assicurare
conoscenza, trasparenza e responsabilità
all'azione di governo rispetto ai principi dello sviluppo
sostenibile, nell'integrazione delle sue dimensioni economica,
sociale ed ecologica, e di assicurare, altresì, il diritto
all'informazione ambientale.
Approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 6 settembre 2007, il provvedimento è stato inoltrato
alla
Conferenza Unificata per l'acquisizione del
parere. Il parere favorevole, con osservazioni, è stato dato nella
seduta del 18 ottobre 2007.
Il testo presentato al Consiglio dei ministri del 16 novembre
recepisce tutte le osservazioni della Conferenza Unificata
concernenti, in particolare:
- il coordinamento delle attività previste dal ddl e di
competenza di Comuni e città metropolitane, con quelle già
da essi espletate in base all'art. 55 del D. L.vo n. 152/2006;
- l'inserimento di autonoma disposizione (art.
3) in cui viene assicurata l'applicabilità, a Regioni e Province
autonome, delle norme contenute nella legge delega nella misura in
cui queste siano compatibili con i rispettivi statuti e relative
norme di attuazione.
Attraverso il ddl, il Governo è stato delegato ad adottare, entro
12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- Istituire, e applicare gradualmente, nell'ambito degli atti di
programmazione e di bilancio dello Stato, delle Regioni e degli
Enti locali, un sistema di contabilità ambientale per
l'elaborazione e l'approvazione di un bilancio
ambientale,disciplinandone, anche attraverso il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia,
metodologie, modalità unitarie di rilevazione e gestione, nonché
procedure di approvazione, distinte per ciascun livello
istituzionale;
- prevedere che il sistema di contabilità ambientale sia
articolato nelle seguenti componenti fondamentali:
- bilancio ambientale di previsione, che espone
le scelte effettuate dall'amministrazione per l'esercizio
successivo ai fini della sostenibilità ambientale delle proprie
politiche, nonché le risultanze dei conti ambientali che ne
costituiscono il fondamento;
- rendiconto ambientale, che evidenzia i
risultati delle politiche ambientali perseguite
dall'amministrazione nell'esercizio precedente, ponendoli a
raffronto con i dati del bilancio ambientale di previsione;
- conti ambientali, elaborati ai fini della
predisposizione del bilancio ambientale, ovvero l'insieme di conti
e indicatori fisici e monetari, costituiti e organizzati in modo
tale da favorire la rilevazione e la valutazione integrata dei
fenomeni ambientali e dei fenomeni economici e sociali
correlati;
- prevedere carattere sistematico e obbligatorio delle procedure,
nonché periodicità, articolazioni e contenuti del sistema di
contabilità ambientale tali da garantire integrazione,
collegamento, confrontabilità e contestualità con gli atti ed i
documenti di programmazione economico finanziaria e di bilancio
degli enti interessati, assicurando il carattere di informazione
complementare del bilancio ambientale rispetto alle determinazioni
del bilancio economico finanziario;
- prevedere, conformemente ai principi e ai criteri direttivi
della presente delega, l'individuazione e l'osservanza dei principi
fondamentali della legislazione ai sensi dell'art. 117, comma 3,
della Costituzione, in base ai quali le Regioni e le Province
autonome adottano la normativa di dettaglio di propria competenza,
nel rispetto delle componenti fondamentali del bilancio;
- prevedere gradualità nell'articolazione e nel grado di
specificazione e approfondimento dei documenti di programmazione e
bilancio ambientale e differenziazione del contenuto dei medesimi,
anche in relazione a quanto disposto e alle specifiche competenze
di Stato, Regioni ed Enti locali, tenuto conto, per questi ultimi,
delle dimensioni territoriali e demografiche;
- prevedere coerenza con le norme e gli indirizzi dell'Unione
europea e delle organizzazioni internazionali in materia di bilanci
pubblici e contabilità ambientale e con la loro evoluzione;
- prevedere la raccolta delle risultanze provenienti dai conti
ambientali nel Rendiconto generale dello Stato, anche a norma
dell'articolo 14 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279;
- prevedere, anche attraverso l'eventuale adeguamento del
Programma statistico nazionale, ulteriori e specifiche misure di
razionalizzazione, coordinamento ed omogeneizzazione dei sistemi
informativi e statistici per l'ambiente ed il territorio e delle
metodologie da adottare, allo scopo di perseguire economie di
risorse ed interoperabilità dei sistemi e di rendere disponibili i
dati di base ed i conti ambientali all'interno del Sistema
statistico nazionale;
- prevedere che il coordinamento delle attività - di competenza
dei Comuni e delle Città Metropolitane - previste dalla presente
legge delega, avvenga con le modalità già stabilite dall'articolo
55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
informazione e monitoraggio della spesa ambientale, anche ai fini
del miglior supporto e assistenza tecnica per favorire l'esercizio
in forma associata della funzione;
- prevedere un periodo transitorio, non superiore a ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, per
Stato, Regioni ed Enti locali, finalizzato all'adozione del sistema
di contabilità e bilancio ambientale;
- prevedere che le pubbliche amministrazioni provvedano
all'attuazione dei decreti legislativi con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- prevedere, in ogni caso, la salvaguardia delle competenze
statutarie delle Regioni a Statuto speciale.
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