Con il
Regolamento (CE) n. 1422/2007 della commissione del
4 dicembre 2007 che modifica le direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione
degli appalti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
economica Europea del 5 dicembre scorso, sono state modificate, dal
primo gennaio 2008 le
soglie europee per gli appalti e,
quindi, deve intendersi modificato anche l’
articolo 28 del
D.Lgs. n. 163/2006.
In considerazione del citato Regolamento si ha la seguente
situazione:
- negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali
211.000 Euro a 206.000 Euro;
- negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali
5.278.000 Euro a 5.150.000 Euro.
Devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito riportato
le lettere b) e c), comma 1 dell’articolo 28 (Importi delle soglie
dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei
contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
- b) 206.000 euro,
- ……………………;
- ……………………;
- c) 5.150.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.
Nel citato Regolamento della Comunità economica europea viene
precisato, all’articolo 3, che il regolamento stesso entra in
vigore il 1° gennaio 2008 e che è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
”.
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