La direzione regionale dell’
Agenzia delle entrate della
Lombardia, a seguito di un‘istanza di interpello presentata da
una società operante nel
settore degli ascensori, nel mese
di luglio ha stabilito che la
realizzazione, l’installazione e
la successiva manutenzione di elevatori, effettuata con
contratto di subappalto, ricade nel regime Iva del “reverse
charge”.
Questa risposta all’istanza non ha convinto la società anche perché
ha sottolineato il fatto che l’attività principale svolta, ovvero
quella di progettazione, produzione ed installazione di ascensori e
montacarichi, è da inquadrare nel
codice Atecom 29221 mentre
l’attività secondaria di manutenzione e assistenza rientra nel
codice
Atecofin 29222.
Per queste motivazioni e per il contratto di subappalto stipulato
la società ha chiesto conferma all’Agenzia delle entrate del fatto
che, ricadendo l’attività svolta nella
sezione D della
tabella Atecofin e non nella
sezione F non dovesse
rispettare le disposizioni dell’art. 17, comma 6, del dpr 633/72
che prevede il reverse charge.
La direzione regionale, invece, a supporto del risposta data, ha
dichiarato: “le installazioni in edifici effettuate dalla società
hanno carattere prevalente rispetto alla fornitura dell’impianto,
peraltro realizzato su misura, e sono da ricondurre tra le attività
di cui alla sezione F della tabella di classificazione Atecofin
2004, codice 45310 e, quindi, devono essere fatturate in regime di
reverse charge” se sono rese in esecuzione di contratti di
subappalto.
Specifica, inoltre, che, per le stesse motivazioni, si dovranno
fatturare le prestazioni di manutenzione degli impianti visto che
le note esplicative della classificazione Atecofin inseriscono
nella tabella F anche la riparazione degli impianti e, di
conseguenza, per la risoluzione 164/2007, anche la
manutenzione.
Queste motivazioni rilasciate dalla direzione regionale aderiscono
ai criteri individuati dall’Agenzia delle entrate sin dalla
circolare n. 37/2006, secondo la quale anche i subappaltatori che
svolgono attività identificate dai codici riferiti alla sezione F
della tabella Atecofin 2004 (settore costruzioni), ma non fa
corretto utilizzo di tutte le indicazioni riportate.
L’Agenzia delle entrate, infatti, stabilisce che una società, a
prescindere dalla tipologia di contratto stipulato tra le parti,
oltre ad essere fornitore è anche il produttore dei beni resi con
l’installazione, è da considerarsi appartenente alla sezione D
ovvero a quella manifatturiera, contrariamente a come viene
considerata dalla direzione generale che la inserisce nella sezione
F, nel settore delle costruzioni. La circolare n. 11 del 16/2/2007,
risposta 5.3, infatti, precisa che l’attività di fornitura con
installazione di infissi e serramenti da parte di una stessa
impresa produttrice non ricade nel meccanismo del “reverse charge”
in quanto, essendo opere di falegnameria non ricadono nella sezione
F: la direzione della Lombardi non è, quindi, in linea con questa
direttiva alla quale, però, si conformano le aziende produttrici e
installatrici di ascensori.
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