Con la
circolare 66/E dello scorso 6 dicembre,
l’Agenzia delle Entrate ha
rimosso definitivamente il
vincolo secondo cui per l’incentivazione dell’energia
fotovoltaica venivano distinti coloro i quali utilizzano
direttamente l’energia prodotto e quelli che la immettono in
consumo. Con la circolare 66/E gli
incentivi del
conto energia messo a punto dal decreto ministeriale 19 febbraio
2007 vanno
erogati per tutta l’elettrica prodotta
dall’impianto fotovoltaico a prescindere dal fatto che i
produttori abbiano scelto il servizio di scambio sul posto (detto
anche Net Metering) o cedano la propria produzione alla rete.
Questo è in sintesi il contenuto della circolare 66/E dell’Agenzia
delle Entrate, che modifica il contenuto della precedente circolare
n. 46/E dello scorso 19 luglio 2007, secondo la quale per gli
impianti di potenza non superiore a 20kW, nel caso di servizio di
scambio sul posto la tariffa incentivante spetta solo in relazione
all’energia prodotta e consumata in loco dall’utente, mentre
l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla
rete per poter essere successivamente riprelevata dall’utente
medesimo in caso di consumi superiori alla produzione. Mentre nel
caso l’energia venga ceduta alla rete la tariffa spetta per tutta
la produzione, anche per l’energia eccedente i consumi dell’utenza
e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui
l’impianto è collegato.
La circolare 66/E prende atto della segnalazione dell’Autorità per
l’Energia Elettica e il Gas (AEEG) secondo la quale la tariffa
incentivante è limitata all’energia elettrica prodotta e consumata
in loco dall’utente, nell’ambito della disciplina dello scambio sul
posto,
solo per gli impianti fotovoltaici che percepiscono
l’incentivo ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio
2005 (come modificato ed integrato dal decreto
Ministeriale 6 febbraio 2006). Il decreto Ministeriale 19 febbraio
2007 ha modificato il dm 28/07/2005, eliminando il trattamento
differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul
posto e riconoscendo anche a questi ultimi, la tariffa incentivante
su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico,
indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in
rete (articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).
Rispetto alla circolare 46/E dell’Agenzia, che definiva la
disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici,
la circolare 66/E non comporta conseguenze fiscali, pertanto,
restano fermi i chiarimenti resi con la circolare 46/E in ordine al
trattamento fiscale della tariffa incentivante.
Ricordiamo che La
circolare 46/E dell'Agenzia delle
Entrate ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la
disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti
fotovoltaicied in particolare:
- la disciplina iva della tariffa incentivante;
- la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto
fotovoltaico;
- la disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi
derivanti dalla vendita dell'energia.
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