Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30
novembre 2007 che disciplina in modo uniforme le modalità di
rilascio del documento unico di regolarità contributiva è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 ed
entra in vigore il 31 dicembre prossimo.
In merito ai contenuti dello stesso, innanzitutto viene precisato
che il possesso del durc è richiesto ai datori di lavoro ai fini
della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai
fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla
disciplina comunitaria.
Il provvedimento, inoltre, chiarisce, per il settore dell’edilizia,
che il durc ovvero ogni altra certificazione di regolarità
contributiva, è rilasciato, oltre che ovviamente dagli Istituti
previdenziali Inps e Inail, dalle Casse Edili costituite da una o
più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti
il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna
parte, comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Con tale disposizione è stato dato esito agli interventi delle
parti sociali del settore, tesi a dare soluzione al problema delle
cosiddette casse edili anomale, già presenti o che dovessero essere
costituite in prosieguo.
Il decreto precisa anche quali debbano essere i contenuti del durc,
elenca i requisiti di regolarità contributiva, specifica i tempi di
rilascio del documento, il periodo di validità dello stesso nonché
le cause ostative al suo rilascio (per quest’ultimo aspetto con
riguardo ai benefici economici e normativi).
In buona sostanza viene data omogeneità a regolamentazioni già
introdotte da disposizioni precedenti.
Si segnala, tra le novità introdotte dal decreto, quella prevista
dal terzo comma dell’art. 7 in base alla quale - in carenza dei
requisiti di regolarità contributiva - le Casse Edili, prima
dell’emissione del durc o dell’annullamento del documento già
rilasciato, invitano l’interessato a regolarizzare la propria
posizione entro 15 giorni.
In questi casi il termine di 30 giorni per il rilascio del durc è
sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione (art. 6, comma 3) tranne
nel caso di cui all’art. 8, comma 3 del decreto stesso.
Tale ultima disposizione stabilisce che - ai soli fini della
partecipazione a gare di appalto - non osta al rilascio del durc
uno scostamento non grave tra le somme dovute e versate, con
riferimento a ciascun Istituto e a ciascuna Cassa Edile e che non è
da considerare grave lo scostamento inferiore o pari al 5% con
riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, in ogni
caso, uno scostamento inferiore ai 100 euro. Resta ovviamente fermo
l’obbligo di versamento dell’importo entro i trenta giorni
successivi al rilascio del durc.
Costituiscono cause ostative al rilascio del durc, ai soli fini
dell’esclusione dai benefici economici e normativi, come del
resto specificato nel dettato normativo dei commi 1175 e 1176
dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, le violazioni di cui
all’art. 9 dello stesso decreto e individuate in modo tassativo
nell’allegato A allo stesso decreto, accertate con provvedimento
amministrativo o giurisdizionale definitivo.
Su questo specifico aspetto è in corso di diramazione, nelle more
dell’entrata in vigore del decreto in esame, una circolare del
Ministero del lavoro, sollecitata dall’Ance proprio con lo scopo di
chiarire i richiamati esatti termini del citato articolo 9.
Con riguardo alla previsione, contenuta nell’allegato al decreto,
relativa agli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 (riposo
giornaliero e settimanale), si sottolinea come la violazione dei
suddetti articoli sia ostativa al rilascio del durc solo se
inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale
della manodopera regolarmente impiegata.
In questo senso l’Ance è intervenuta, nella considerazione che,
altrimenti, gli effetti della stessa sarebbero stati inopinatamente
particolarmente gravosi.
Per completezza si unisce alla presente anche una nota che riporta
le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di
cui all’art. 9 del decreto, elencate nell’allegato A allo stesso,
esplicitandone il contenuto. Si fa riserva di ulteriori
comunicazioni anche alla luce dell’emananda circolare applicativa
del Ministero del lavoro.
Fonte: www.ance.it
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