L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 33 del 21 febbraio
scorso ha dato notizia dell'istituzione dei codici tributo per il
versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione
dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del
saldo di rivalutazione.
I nuovi codici arrivano prima dell'emanazione delle istruzioni
applicative ed anticipano la diffusione delle stesse anche se per
la verità, nel corso di Telefisco 2006, l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito diversi dubbi.
I tre nuovi codici sono i seguenti:
- 1811 per la rivalutazione con aliquote del 12% e del 6%
rispettivamente per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili;
- 1812 per la rivalutazione delle aree fabbricabili al
19%;
- 1813 per l'affrancamento della riserva al 7%.
Viene precisato che il primo tributo deve essere verstao in unica
soluzione entro il termine per il saldo IRES-IRPEF 2005 (20 giugno
2006), mentre per gli altri due tributi, il pagamento può essere
rateizzato in tre rati annuali senza interessi. La prima è pari al
40% per le aree fabbricabili e del 10% per l'affrancamento della
riserva.
Ai tre nuovi codici corrispondono atrettante sezioni nel quadro
"RY" del modello Unico.
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