L’
Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 365/E
del
12 dicembre scorso interviene, su richiesta di una
società che intendeva sostenere sui suoi edifici produttivi spese
riguardanti strutture opache verticali (finestre, comprensive di
infissi), cui la legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/06,
art. 1, comma 345) attribuisce una detrazione dall'imposta lorda
per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000
euro.
Il problema consiste nel fatto che si tratta, in definitiva di una
palazzina adibita a mensa e di. 4 edifici, il tutto, però
accatastato su due compendi, il primo riguardante la palazzina
adibita a mensa ed il secondo i 4 edifici.
Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere se il limite
massimo della detrazione (60.000 euro) stabilito dal comma 345
dell'art. 1 della legge n. 296/2006, possa essere autonomamente
riferito ai 5 edifici elencati, ovvero debba essere collegato alle
modalità di accatastamento degli immobili che evidenziano solo 2
compendi.
La
risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata
favorevole
al contribuente e la stessa ha precisato che i
limiti
massimi delle agevolazioni per gli interventi sul risparmio
energetico devono essere
riferiti autonomamente a ciascun
fabbricato, anche se questo non costituisce un’autonoma entità
catastale. Se l’unità accatastata è composta da più palazzi o
edifici, quindi, le detrazioni massime sono riferite a ciascuno
degli immobili che la costituiscono. Nella citata risoluzione viene
anche chiarito che “l’edificio oggetto di riqualificazione
energetica non deve essere individuato sulla base della
connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, bensì
in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne
delimitano i confini in relazione allo spazio circostante”.
A questa conclusione l’Agenzia è giunta richiamando l’articolo 1,
comma 349 della legge n. 296 del 2007 il quale, per delimitare
l'ambito applicativo delle norme agevolative di cui ai precedenti
commi da 344 a 350, impone di fare riferimento alle
definizioni
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia”. L'articolo 2, comma 1,
lettera a) di tale decreto stabilisce che “edificio è un sistema
costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno
spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che
si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che
delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi
elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine
può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità
immobiliari a sé stanti”.
L’Agenzia ha, poi, concluso precisando che “sulla base di tale
definizione, si deve ritenere che, ai fini delle disposizioni in
esame l'edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve
essere individuato sulla base della connotazione catastale
attribuita alla costruzione edilizia, bensì in base alle
caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i
confini in relazione allo spazio circostante. Si ritiene, pertanto,
che per gli interventi di cui al comma 345 il limite di detrazione
spettante possa essere autonomamente calcolato per ciascun
fabbricato, individuato come tale in base alla definizione fornita
dal richiamato decreto legislativo n. 192 del 2005, anche se esso
non costituisce una autonoma entità catastale.”.
Per estensione, poi, l’interpretazione delle Entrate riscontrabile
nella citata risoluzione n. 365 relativa alle finestre e alle
pareti può essere applicata anche per gli interventi sulle
coperture e i pavimenti (comma 345), oltre che per le altre tre
agevolazioni previste per il risparmio energetico.
Ricordiamo che il limite di detrazione:
- per la riqualificazione energetica globale dell’edificio
è di 100.000 euro (comma 344),
- per i pannelli solari è di 60.000 euro (comma 346),
- mentre per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale è di 30.000 euro (comma 346).
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