Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 7
dicembre scorso è stata pubblicata la
Circolare dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici 20 novembre 2007 recante “Modalità
operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla
disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito
dell'emanazione del decreto assessoriale annuale di cui all'art.
26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/94 e
successive modifiche e integrazioni nel testo coordinato con le
norme regionali.”.
Con la circolare in argomento, l’Assessorato Regionale dei Lavori
pubblici interviene sul problema legato all’
aumento dei
materiali da costruzione in misura superiore al 10% precisando
che qualora il decreto assessoriale annuale rilevi variazioni
percentuali di costo in aumento o in diminuzione superiori al 10%,
per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da
costruzione, si fa luogo a compensazione del prezzo dei materiali
da costruzione impiegati e contabilizzati, nell'anno precedente
l'emanazione del decreto, nelle quantità accertate dal direttore
dei lavori (art. 26, comma 4bis della legge 11 febbraio 1994, n.
109 nel testo coordinato con le norme regionali).
Nella circolare viene precisato che la compensazione è cosi
determinata:
- a) la variazione percentuale, che eccede il 10 per cento, è
applicata al prezzo, rilevato negli atti progettuali, del singolo
materiale da costruzione per il quale è stato accertato un aumento
eccezionale rispetto al momento di presentazione dell'offerta di
gara;
- b) la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la
procedura di cui alla lett. a), è applicata alle quantità del
singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto assessoriale annuale per effetto del quale
risulti accertata la variazione.
La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto
delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
La stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del
procedimento, successivamente alla richiesta dell'appaltatore,
dispone che il direttore dei lavori proceda ad individuare i
materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali
compensazioni.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta
dell'appaltatore, il direttore dei lavori effettua i conteggi
relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione
appaltante.
Nei successivi quarantacinque giorni, il responsabile unico del
procedimento provvede a verificare la disponibilità delle somme nel
quadro economico di ogni singolo intervento, nonché a richiedere
alla stazione appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 26, comma
4-sexies, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme
regionali, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali.
Entro lo stesso termine il responsabile unico del procedimento,
verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei
lavori, ove esista la disponibilità dei fondi, invita lo stesso ad
emettere il relativo certificato di pagamento.
La circolare è completata da un utile esempio
applicativo.
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