La
Corte costituzionale successivamente alla sentenza n. 401
del del 23 novembre scorso, già commentata in precedenti news, si
pronuncia nuovamente con la
sentenza n. 431 del 14 dicembre
scorso con cui, di fatto,
boccia due leggi regionali e
precisamente la n. 12 del 2006 della Regione Campania e la n. 33
sempre del 2006 della Regione Abruzzo, che dettavano alcune norme
in materia di lavori pubblici fra le quali alcune regole sulla
scelta del contraente difformi da quelle dello Stato.
Nella nuova sentenza la Corte ha accolto le obiezioni del Governo
dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli delle
due citate leggi regionali.
Nella sentenza viene precisato che le Regioni non possono
regolamentare le procedure di appalto perché le stesse sono di
competenza esclusiva dello Stato.
Di recente la sentenza n. 401 del 2007, ha affermato che, nel
settore degli appalti pubblici, la disciplina delle procedure di
gara e in particolare la regolamentazione della qualificazione e
selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei
criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si
svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei princípi
comunitari della libera circolazione delle merci, della libera
prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei
princípi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento.
Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato
nel settore degli appalti, sono dunque riconducibili all'àmbito
della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, di esclusiva competenza del legislatore
statale.
Il
carattere trasversale della tutela della concorrenza,
infatti, implica che essa, avendo ad oggetto la disciplina del
mercato di riferimento delle attività economiche, può influire
anche su materie attribuite alla competenza legislativa,
concorrente o residuale, delle Regioni.
In riferimento, poi, al problema legato al
collaudo di lavori
pubblici, la Corte, dopo aver premesso che le disposizioni
relative allo stesso, devo essere ricomprese nella seconda fase in
cui si articola l'attività contrattuale della pubblica
amministrazione, la quale ha inizio con la stipulazione del
contratto e comprende l'intera esecuzione del rapporto
contrattuale, di esclusiva competenza del legislatore. Precisa che
il collaudo stesso costituisce un istituto tipico del contratto di
appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1665 e
segg.), il quale, pur caratterizzato da elementi di matrice
pubblicistica, conserva prevalente natura privatistica e rientra,
quindi, nell'àmbito materiale dell'ordinamento civile.
D'altra parte, la Corte aveva già rilevato nella più volte citata
sentenza n. 401 del 2007 che, anche in riferimento al collaudo è
ravvisabile una ulteriore funzione di garanzia della
concorrenzialità nel mercato, funzione in corrispondenza della
quale si delinea l'ulteriore competenza esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza.
Con la nuova sentenza n. 431 strada sbarrata alle Regioni per ciò
che concerne:
- la regolamentazione delle procedure di appalto che sono
di competenza esclusiva dello Stato;
- gli interventi relativi alla modalità di esecuzione dei
contratti che “conservano prevalente natura privatistica e
rientrano quindi nell’ambito materiale dell’ordinamento
civile”.
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